Presenza obiettori coscienza nel corpo polizia municipale - Presunta violazione legge.
Un'Organizzazione Sindacale ha inviato anche a questo Ministero la richiesta d'intervento rivolta a un Ufficio Territoriale finalizzata ad eliminare una presunta violazione di legge posta in essere da un Comune per aver ammesso a far parte del locale corpo di polizia municipale alcuni obiettori di coscienza.
Al riguardo, questo Ministero ritiene opportuno precisare che l'aver dichiarato lo stato di obiettore di coscienza non è di per sé causa ostativa all'assunzione o alla permanenza nel corpo o servizio di polizia municipale.
Deve osservarsi, infatti, che la legge n. 772/72, che ha introdotto nel nostro ordinamento il riconoscimento della obiezione di coscienza, ha previsto il divieto permanente di detenere armi e munizioni nei riguardi di coloro che siano ammessi a prestare il servizio sostitutivo civile in luogo del servizio militare.
La legge n. 230 del 1998, pur avendo espressamente abrogato la citata legge del 1972 regolamentando in termini aggiornati l'esercizio del diritto di obiezione di coscienza, ha pienamente riaffermato il suddetto principio.
L'effetto preclusivo della detenzione e dell'uso di armi, causato dalla obiezione di coscienza, non è pertanto motivo ostativo all'assunzione nel corpo o servizio di polizia municipale, tenuto conto del carattere eventuale ed occasionale che per la polizia municipale ha lo svolgimento dei servizi armati.
E' nell'esercizio, infatti, della piena autonomia organizzativa e regolamentare che gli enti locali disciplinano la materia dei servizi di polizia municipale. Ciò trova ulteriore conforto nel disposto dell'art. 17, comma 134 della legge 15 maggio 1997, n. 127 che innovando la legge n. 65/1986, ha così statuito: 'Al comma 5 dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 la parola 'portano' è sostituita dalle seguenti 'possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare'.
Tale novellazione del testo originario, che prevedeva una correlazione necessaria ed imprenscindibile tra qualità di agente di pubblica sicurezza degli agenti addetti alla polizia municipale e porto dell'arma senza licenza, rafforza ulteriormente la discrezionalità dell'ente in materia e conferma l'orientamento sopra esposto secondo cui per gli obiettori di coscienza la preclusione normativa opera esclusivamente in relazione all'espletamento di servizi armati.