Unità di progetto (struttura organizzativa temporanea) - Conferimento incarico posizione organizzativa.

Territorio e autonomie locali
30 Settembre 2003
Categoria 
15.01.06 Conferimento e revoca degli incarichi
Sintesi/Massima 

Legittimità conferimento (dal Sindaco) incarico posizione organizzativa ai non responsabili Settore e contestuale corresponsione retribuzione di posizione e risultato a responsabili preposti tali Unità.

Testo 

Premesso che l'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede la possibilità di istituire delle 'Unità di progetto' quali strutture organizzative temporanee allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nel programma dell'Amministrazione, un Ente ha fatto presente che ai responsabili preposti a tali Unità, qualora non siano Responsabili di Settore, viene conferito dal Sindaco l'incarico di posizione organizzativa con la contestuale corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato.
Ciò stante, l'Ente ritiene che sostanzialmente si tratti di istituzione di nuove posizioni organizzative al di fuori della struttura organizzativa del Comune, per la realizzazione di obiettivi strategici rientranti nel programma dell'Amministrazione - che possono configurarsi alla stregua dei progetti-obiettivo alla cui realizzazione e risultato è legata la corresponsione di un incentivo anche se nel caso in specie le relative risorse sono prelevate dai fondi di Bilancio anziché dal fondo di cui all'art. 17 del CCNL del 31.3.1999 – in contrasto, comunque, con la normativa contrattuale.
Infatti, ad avviso dell' Ente, che ha chiesto il conforto anche del Ministero dell'Interno, non può attribuirsi un'indennità periodica prefissata correlata al raggiungimento di un risultato incerto ed aleatorio, mentre l'indennità aggiuntiva di risultato è una duplicazione di ciò che è connaturato nelle finalità da perseguire.
Al riguardo, si ricorda che l'art. 8 del CCNL del 31.3.1999 prevede la possibilità di istituire posizioni di lavoro con contenuti di elevata responsabilità di prodotto e risultato 1) per funzioni di direzione di unità organizzative complesse, 2) per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate ad elevati titoli di studio, 3) per lo svolgimento di attività di staff, studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
L'ultimo comma del citato articolo 8 stabilisce, inoltre, che le predette posizioni organizzative possono essere assegnate a dipendenti classificati nella categoria 'D', sulla base di un incarico a termine . conferito dai dirigenti (art. 9, comma 1), mentre, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, tale istituto viene applicato 'a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato (art. 11, comma 1).
L'art. 10, comma 1 prevede, peraltro, che il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.
L'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 al comma 2, lett. c) stabilisce, tra l'altro, che ' . ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso'.
L'art. 8 del CCNL biennio economico 2000/2001 del 5.10.2001 al comma 2 stabilisce, infine, che 'in materia di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, è confermata in via esclusiva la disciplina dell'art. 11, del CCNL del 31.3.1999, in particolare per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del T.u.e.l. n. 267/2000'.
Ciò premesso, non sembra discutibile che le posizioni organizzative in quanto tali debbono essere preventivamente determinate mediante il regolamento organico dell'Ente e debbono essere attribuite ai responsabili dei servizi nell'ambito dell'ordinaria attività a questi affidata e sono caratterizzate dalla continuità della corrispondente attività.
La fattispecie indicata dall'Ente (unità di progetto quali strutture organizzative temporanee allo scopo di realizzare obiettivi specifici) sembra ricadere nella previsione dell'art. 33 del CCNL del 6.7.1995 il quale al comma 1 stabiliva che il fondo di cui all' art. 31, comma 2, lettera e) (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi) doveva essere destinato alla promozione del miglioramento organizzativo dell'attività gestionale o progettuale delle strutture dell'Ente per la realizzazione di progetti - obiettivo, di piani di lavoro e di altre iniziative predisposte dai dirigenti e finalizzate al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi istituzionali con particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza.
I citati articoli 31 e 32 del CCNL del 6.7.1995, venivano, tra gli altri, disapplicati dall'art. 28 del CCNL dell'1.4.1999, sicché le predette risorse di cui al ripetuto art. 31, comma 2, lett. e), in base all' art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, confluiscono dall'1.1.1999, nel fondo per le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e sono destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
Pertanto, fermo restando che sostanzialmente anche in base alla nuova normativa contrattuale le Amministrazioni comunali, al fine di migliorare i servizi, sono in facoltà di avviare progetti strumentali e di risultato (art. 17, comma 1 CCNL 1.4.1999) e possono integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio, non pare però che le assegnazioni alle Unità di progetto possano caratterizzarsi quali 'posizioni organizzative' qualora il personale incaricato non presenti i requisiti (responsabili dei servizi) già indicati sopra e nel caso in cui tali incarichi siano caratterizzati dalla provvisorietà (in quanto progetti).
Infatti, condividendo i dubbi espressi nella nota in riferimento, tali incarichi provvisori giustificherebbero sicuramente un'eventuale indennità di risultato ma non già l'indennità di posizione.
Infine, qualora ci sia coincidenza tra il titolare di posizione organizzativa responsabile di servizio e responsabile di 'Unità di progetto' nei termini sopra discussi, anche con il conforto dell'A.Ra.N. (che in data 18.6.2001, in riscontro ad un quesito ha ammesso la possibilità per un Comandante della Polizia Municipale, titolare di posizione organizzativa e incaricato di compiti di direzione e di coordinamento di un progetto intercomunale durante il periodo estivo, di assegnare un premio di risultato, nell'ambito dei valori stabiliti dal contratto collettivo - dal 10% al 25% della retribuzione di posizione in godimento – in considerazione proprio degli 'ulteriori' obiettivi dell'Ente) – si ritiene che possa procedersi ad una ulteriore assegnazione della sola indennità di risultato nei limiti massimi previsti però dalla normativa contrattuale.