Prerogative assessore anziano f.f. vicesindaco
Si fa riferimento ad un quesito con il quale è stato richiesto l'avviso della scrivente in merito alla possibilità, per l'assessore anziano di un comune (il quale in atto svolge le funzioni di organo di vertice dell'amministrazione), di procedere alla nomina di nuovi assessori in sostituzione di quelli dimissionari, nonché di conferire, eventualmente, altre deleghe agli assessori in carica, ovvero a consiglieri comunali.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
Posto che l'assessore anziano, nel caso di specie, svolge le funzioni sindacali in una posizione sostanzialmente equiparabile a quella di un vicesindaco, giova rammentare che l'Amministrazione ha provveduto ad interpellare il Consiglio di Stato in merito all'estensione dei poteri del vicesindaco, e che il suddetto Alto Consesso si è pronunciato con due pareri (n. 94/96, Sez. 1^ del 21.2.1996 e n. 501/2001 Sez. 1^, del 14.6.2001) sostanzialmente uniformati ad una configurazione non restrittiva dei poteri spettanti al vicesindaco.
In essi, il Supremo Consesso Amministrativo, pur rilevando che '. sotto il profilo dell'opportunità . il vicesindaco dovrebbe far uso di responsabile autolimitazione', ha tendenzialmente riconosciuto pienezza di poteri al vicesindaco investito di funzioni vicarie, considerato che '. la preposizione di un sostituto all'ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica di norma l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza stessa .'.
Più specificatamente, nel primo parere (n. 94/96 del 21.02.1996) il Consiglio di Stato analizza le distinte ipotesi in cui il vicesindaco è chiamato dalla legge allo svolgimento delle funzioni vicarie.
Nel caso di specie, l'espletamento di tali funzioni, determinato dalla sospensione di diritto del sindaco, (ex art. 59 del T.U. n. 267/2000), si differenzia per varie ragioni dall'altra ipotesi, pur prevista nella medesima disposizione contemplata dal comma 2 dell'art. 53 del T.U. cit., di sostituzione per assenza o impedimento temporaneo: 'innanzitutto per la durata, in genere non prevedibile ma verosimilmente lunga; in secondo luogo per l'incertezza del suo esito (è possibile che il titolare venga reintegrato nelle sue funzioni, ma è anche possibile che ciò non avvenga, o perché la sospensione si muta in decadenza, o perché il mandato dell'amministrazione comunale giunge alla sua scadenza naturale prima che sia concluso il processo penale a carico del sindaco); in terzo luogo perché, non trattandosi di mero e occasionale impedimento di fatto, ma di interdizione giuridica (sia pure a titolo di sospensione), il titolare non è legittimato in alcun modo ad interferire nell'attività del supplente e neppure a dargli istruzioni o direttive di sorta'.
Nelle ipotesi di sostituzione, quale quella ricorrente nel caso di specie, la posizione del vicesindaco è più vicina a quella di un 'reggente' che di un supplente.
Pertanto, 'è inevitabile - secondo la testuale affermazione del Consiglio di Stato – riconoscere al vicario pienezza di poteri, anche in ordine . alla sostituzione di questo o quell'assessore'.
Conclusivamente, si ritiene che, nella fattispecie in esame, l'assessore anziano, investito delle funzioni vicarie del sindaco dalla fonte statutaria, possa esercitare tutti i poteri sindacali riguardanti la nomina e la revoca degli assessori, con il solo limite derivante dall'applicazione del comma 5 dell'art. 38 del T.U.O.E.L. in materia di limitazione dell'esercizio delle funzioni consiliari agli atti urgenti e improrogabili dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, considerato che la norma reca un 'principio di massima applicabile, per quanto di ragione, anche alla giunta e al sindaco (o, per esso, al vicesindaco)'.
Per quanto concerne la prospettata evenienza del conferimento di specifiche 'deleghe' ai consiglieri comunali, va preliminarmente chiarito il significato da attribuire a tale espressione.
Invero, se il vigente ordinamento non consente il conferimento ai consiglieri comunali della potestà di assumere atti a rilevanza esterna (né di adottare atti di gestione, spettanti agli organi burocratici) è, viceversa, senz'altro ammissibile l'imputazione a singoli consiglieri di compiti di collaborazione, circoscritti all'esame ed alla cura di affari specifici, che non implichi, come sopra detto, la possibilità di impegnare l'amministrazione verso l'esterno.