Permessi e licenze
- Possibilità di computare nelle ore di permesso lavorativo il tempo intercorrente fra più riunioni, anche qualora non venga effettuato lo spostamento dalla sede di lavoro ed il comune e viceversa data la notevole distanza fra le sedi
Un consigliere comunale e componente di varie commissioni consiliari e della conferenza dei capogruppo, impiegato presso il Comando nucleo regionale di polizia tributaria, nel rappresentare che spesso deve partecipare a sedute delle commissioni fra loro intervallate da una sola giornata priva di impegni istituzionali, chiede se sia possibile computare nelle ore di permesso lavorativo il tempo intercorrente fra una riunione e l'altra anche qualora non venga effettuato materialmente lo spostamento dalla sede di lavoro ed il comune e viceversa. Ciò in quanto la notevole distanza (620 Km – 8 ore e 30 minuti per ciascun viaggio) fra dette sedi, seppure materialmente percorribile nell'intervallo temporale fra le riunioni, non gli consentirebbe un adeguato riposo tra un viaggio e l'altro, né, comunque, lo svolgimento della giornata lavorativa.
L'Amministrazione presso cui il consigliere espleta il servizio, sostiene che il permesso per il tempo del viaggio possa essere fruito solo se il viaggio venga effettivamente sostenuto e ritiene che l'avvenuto spostamento debba essere direttamente attestato, per la fruizione del permesso lavorativo, dall'interessato, presso la sede di lavoro, all'inizio e/o al termine del viaggio.
L'amministratore, dal canto suo, evidenzia che la fruizione dei permessi si configura come diritto soggettivo perfetto non subordinato a valutazione preventiva e discrezionale da parte dell'amministrazione di appartenenza e che l'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 debba essere interpretato estensivamente consentendo al lavoratore-amministratore di non rientrare al posto di lavoro se tale rientro non permetta l'adeguato periodo di riposo che la norma richiamata intende garantire.
Fermo restando il diritto, costituzionalmente garantito, dell'amministratore di disporre del tempo necessario per il mandato, si osserva che l'istituto del permesso si differenzia da quello dell'aspettativa in quanto l'amministratore-lavoratore dipendente mantiene il rapporto lavorativo con l'amministrazione di appartenenza con tutti i vincoli, anche di orario, che tale rapporto comporta. Da qui la necessità di assicurare al datore di lavoro, su cui gravano, fra l'altro, in quanto amministrazione pubblica, i relativi oneri, che le assenze siano limitate al tempo strettamente necessario per l'espletamento degli adempimenti connessi al mandato elettorale ricoperto dal dipendente. Il diritto dell'amministratore a fruire dei permessi lavorativi va pertanto contemperato con il diritto dell'ente di appartenenza con cui l'amministratore locale ha mantenuto il rapporto lavorativo, al rispetto delle norme ordinamentali e organizzative interne.
Va altresì rilevato che l'art. 79 differenzia le modalità di fruizione dell'istituto prevedendo che solo per le sedute del consiglio, il consigliere ha diritto al permesso lavorativo per l'intera giornata oltre a quella successiva in caso di durata oltre la mezzanotte, mentre per le riunioni di organi esecutivi e commissioni gli amministratori hanno diritto di assentarsi dal lavoro per la durata delle riunioni degli organi di cui fanno parte oltre che per il tempo necessario per raggiungere il luogo di riunione e rientrare nella sede di lavoro.
La formulazione testuale dell'art. 79, comma 6, ove si prescrive che i tempi di espletamento del mandato per i quali vengono chiesti i permessi devono essere 'prontamente e puntualmente documentati', fa desumere che anche il tempo impiegato per lo spostamento da e per il luogo di lavoro debba essere comunque quantificato e attestato nella certificazione rilasciata e che, comunque, spetta all'amministrazione locale attestare 'prontamente e puntualmente' il tempo complessivo di legittima assenza dal servizio.
Ciò posto, sebbene la norma faccia riferimento, per le commissioni, alla durata delle riunioni e non alle giornate di impegno connesse all'espletamento del mandato elettivo, e considerato che il concetto di 'adeguato riposo' invocato dal consigliere si presta a interpretazioni diversificate in quanto non quantificabile in base a parametri oggettivi, si ritiene che sia in linea con la ratio della normativa richiamata di garantire l'esercizio del diritto dell'espletamento del mandato, riconoscere il permesso lavorativo per l'intervallo temporale fra le due riunioni, per le ore in cui tale intervallo coincide con l'orario di lavoro, anche se non vengano effettivamente eseguiti trasferimenti, esclusivamente nell'ipotesi in cui le riunioni degli organi a cui l'amministratore debba partecipare si tengano nella stessa giornata o comunque con un intervallo di tempo tra l'una e l'altra tale che sia materialmente impossibile il rientro in tempo utile sul posto di lavoro ed il successivo nuovo raggiungimento dell'ente presso il quale l'amministratore-lavoratore espleta il mandato. Resta naturalmente fermo anche in tal caso l'obbligo per l'ente di attestare l'avvenuta partecipazione alle predette riunioni e la loro durata.