Ineleggibilità- Causa di ineleggibilità ad assessore per un dipendente comunale

Territorio e autonomie locali
31 Luglio 2003
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

Ineleggibilità
- Causa di ineleggibilità ad assessore per un dipendente comunale

Testo 

E' stato formulato un questo in merito alla eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità ad assessore per un dipendente comunale.
Al riguardo, si rileva la causa di ineleggibilità che può essere rimossa se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa non retribuita al momento della nomina ad assessore.
Infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3902/2002, benché la posizione degli assessori 'esterni', nominati ai sensi dell'art. 47, terzo comma, del decreto legislativo n. 267/2000, sia equiparata, per quanto concerne le situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità, a quella dei consiglieri, il rinvio alle norme che regolano tali requisiti deve essere effettuato tenendo conto della realtà giuridica, diversa da quella per la quale sono state dettate, in cui devono applicarsi.
Considerato, pertanto, che per gli assessori suddetti non si può parlare di ineleggibilità in senso tecnico, non essendo gli stessi eletti in una competizione elettorale e tenuto conto, altresì, della reciproca autonomia tra il procedimento di formazione della giunta ed il procedimento di formazione del consiglio comunale, non si applica, nei confronti degli assessori 'esterni', ancorché questi abbiano partecipato in condizioni di ineleggibilità alle elezioni, la disciplina dei termini per la rimozione delle relative cause di ineleggibilità ed in particolare la regola, sancita dall'art. 60, comma 3, del citato decreto legislativo, secondo la quale la cessazione dalla carica che li renderebbe incompatibili con quella elettiva deve intervenire non oltre il giorno fissato per le candidature, essendo invece sufficiente che tale cessazione sia intervenuta all'atto della nomina ad assessore 'esterno' da parte del sindaco.