Possibilità articolazione orario lavoro dipendenti su sei giorni settimanali, con due rientri pomeridiani, per apertura sabato - Legittimità informazione preventiva organizzazioni sindacali o sufficiente informativa rappresentanze sindacali unitarie.
Un Ente ha formulato a questo Ministero una richiesta di parere in ordine alla possibilità di articolare l'orario di lavoro dei dipendenti su sei giorni settimanali, con due rientri pomeridiani, con apertura quindi anche il sabato, ed inoltre, se tale articolazione debba essere oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali o sia, invece, sufficiente una informativa alle rappresentanze sindacali unitarie.
Al riguardo, si fa presente che la materia relativa all'orario di lavoro è disciplinata dall'art. 17 del CCNL 6/7/1995. In particolare, il primo comma di detto articolo dispone che l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato, previo esame con le organizzazioni sindacali, ai sensi delle fonti normative vigenti.
Il secondo comma del medesimo articolo, nel disporre che l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, stabilisce che l'articolazione dell'orario è determinata dai dirigenti responsabili, previo esame con le organizzazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 36 della legge n. 142/1990 (oggi, 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000), al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti. Infine, l'ultimo comma dell'articolo in commento prevede che l'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti deve essere accertata mediante controlli di tipo automatico.
La norma contrattuale richiamata ha, quindi, recepito quanto disposto dall'art. 22, commi da 1 a 5, della legge 23/12/1994 n. 724, recante 'Misure di razionalizzazione della finanza pubblica', che ridefinendo la materia dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con l'obiettivo di rendere le attività delle stesse, specialmente di quelle che erogano servizi, funzionali alle esigenze degli utenti, ha previsto l'obbligo generale delle amministrazioni di articolare l'orario di servizio degli uffici pubblici su cinque giorni settimanali e la conseguente necessità che l'orario di lavoro del personale, nell'ambito della quantità settimanale contrattualmente stabilita, sia funzionale a quello di servizio e che, pertanto, si articoli anch'esso su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane.
Tuttavia, le stesse disposizioni prevedono anche che l'amministrazione, in presenza di particolari esigenze da soddisfare con carattere di continuità per tutti i giorni della settimana, possa adottare anche regimi di orario di servizio su sei giorni settimanali.
Per quanto attiene al modello di relazione sindacale, si fa presente che ai sensi dell'art. 4 del CCNL dell'1/4/1999, i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro sono oggetto di contrattazione integrativa.
E' bene precisare, in ogni caso, che sulla materia dell'orario di lavoro è obbligatoria la contrattazione mentre non vi è obbligo di contrarre. Ciò in quanto il comma 4 del medesimo articolo 4 prevede espressamente, limitatamente ad alcune materie tra le quali è compresa quella in esame, che nel caso in cui non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili di altri trenta, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
Per quanto concerne l'orario di servizio, che ai sensi dell'art. 8 dello stesso CCNL dell'1/4/1999, è oggetto di concertazione, l'Amministrazione, che in presenza di particolari esigenze, intenda articolare lo stesso su sei giorni settimanali, dovrà concertare detta articolazione con le organizzazioni sindacali. Qualora al termine dei trenta giorni prescritti le parti non abbiano trovato una posizione comune, il datore di lavoro pubblico riacquista la piena potestà decisionale che si può concretizzare anche in atti unilaterali perfettamente legittimi ed efficaci.
Ciò in quanto l'orario di servizio, che attiene alle scelte dell'Ente in materia di erogazione dei servizi istituzionali resta affidato alla scelta degli organi politici mentre l'articolazione dell'orario di lavoro, che attiene invece alla organizzazione delle prestazioni dei dipendenti, compete certamente ad ogni dirigente per la struttura di pertinenza.
Si precisa, quindi, che i soggetti sindacali che intervengono sulla materia in questione sono, ai sensi dell'art. 9 del richiamato CCNL 1/4/1999, sia le Organizzazioni sindacali rappresentative previste dall'art. 10, comma 2 dell'accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 e sia le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi del medesimo accordo quadro.
Pertanto, si riassume schematicamente quanto sopra esposto:
- Politiche generali dell'orario di lavoro sono oggetto di contrattazione integrativa con le OO.SS. (art. 4 del CCNL 1/4/1999) ma non vi è obbligo di contrarre (art. 4, c. 4, CCNL 1/4/1999).
- Articolazione dell'orario di servizio è oggetto di concertazione con le OO.SS. (art. 8 CCNL 1/4/1999). Trascorsi 30 gg. l'organo politico decide autonomamente.
- Articolazione dell'orario di lavoro è oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. (art. 7 CCNL 1/4/1999). Se non si raggiunge l'accordo il dirigente decide autonomamen-te.
Posto quanto sopra, si ritiene di dover sottolineare l'importanza e l'opportunità di intrattenere corrette e costruttive relazioni con il sindacato, nella considerazione che il buon andamento delle relazioni sindacali agevoli certamente la correttezza e l'efficacia dell'azione amministrativa.