Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi- Competenza al versamento delle quote degli oneri previdenziali ed assistenziali per un consigliere comunale, dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, che ha usufruito dell’aspettativa non re

Territorio e autonomie locali
25 Giugno 2003
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
- Competenza al versamento delle quote degli oneri previdenziali ed assistenziali per un consigliere comunale, dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, che ha usufruito dell’aspettativa non retribuita per alcuni periodi

Testo 

E' stato chiesto di conoscere a quale ente spetta versare le quote degli oneri previdenziali ed assistenziali per un consigliere comunale, dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, che ha usufruito dell'aspettativa non retribuita per i periodi che vanno dal 1 giugno 2000 al 30 giugno 2001 e dal 1 settembre 2001 al 30 giugno 2002.
Al riguardo, si rappresenta che la normativa introdotta dall'art. 26 della legge n. 265/99, trasposta nell'art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000, ha modificato il sistema di versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi facendo gravare sull'amministrazione locale presso cui viene espletato il mandato, in sostituzione dell'ente datore di lavoro, l'obbligo di provvedere al predetto versamento solo per gli amministratori lavoratori dipendenti, collocati in aspettativa non retribuita, che ricoprano le cariche indicate al comma 1, dell'art. 86. Tra tali figure non è ricompresa quella di consigliere comunale.
La normativa richiamata non ha invece introdotto alcuna innovazione circa l'obbligo della copertura contributiva ai fini della valutazione in pensione dei periodi di aspettativa concessa per l'espletamento del mandato elettivo. Atteso, quindi, che il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, restano pienamente in vigore le norme che disciplinano l'aspettativa e il relativo trattamento contributivo ai fini pensionistici ed assicurativi in tutti i casi non direttamente previsti dal predetto art. 86 secondo le modalità dettate dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.