- Conferimento funzioni dirigenziali EE. LL. - Delega.

Territorio e autonomie locali
30 Maggio 2003
Categoria 
14.02 Conferimento delle funzioni e valutazione
Sintesi/Massima 

- Vacanza posto Dirigente settore finanziario - Affidamento Segretario Generale incarico direttore servizio (fino a copertura posto) parziale delega da parte di questi a dirigenti servizio.

Testo 

Sono stati chiesti dei chiarimenti in ordine alla disciplina inerente la delega delle funzioni dirigenziali, che un'Amministrazione si accingerebbe ad applicare in occasione del verificarsi della vacanza del posto di Dirigente del settore finanziario.
In proposito viene rappresentato che, nella prospettiva della vacanza del posto di Dirigente del settore finanziario (posto non fungibile), l'Ente intenderebbe dare la seguente soluzione gestionale, previa regolamentazione:
- in attesa della copertura del posto, affidamento al Segretario Generale (che non riveste l'incarico di direttore generale) dell'incarico di direttore del servizio finanziario;
- delega parziale, da parte del Segretario generale, ai tre dirigenti dei tre servizi appartenenti al settore finanziario (tributi, contabilità, patrimonio), sprovvisti peraltro di professionalità specifica, già titolari di posizione organizzativa cat. D5, di funzioni dirigenziali autonome limitate alle materie di competenza di ciascun servizio, e per il periodo necessario all'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura del posto di dirigente del settore predetto.
Sulla scorta altresì delle funzioni che verrebbero affidate ai singoli dirigenti nell'ambito della delega in questione, viene chiesto un parere in ordine alla legittimità di tale operato.
In primo luogo, si rappresenta che la possibilità di affidamento dell'incarico dirigenziale al segretario Comunale è consentita esplicitamente dall'art. 97, comma 4, lett. d) del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.
In merito alla disposizione relativa alla delega di funzioni dirigenziali, come introdotta dall'art. 2 della legge 15.7.2002, n. 145, si rappresenta che la stessa può essere applicata dagli enti locali - così come peraltro ritenuto da questo Ministero a seguito di esame congiunto della problematica con i rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I. e formalizzato con circolare n. 3/2002 in data 7.10.2002 - mediante apposita regolamentazione che preveda una disciplina di dettaglio calibrata alla propria specifica condizione, alle relative esigenze organizzative ed alle condizioni strutturali e funzionali.
La norma anzidetta, com'è noto, comporta il rispetto dei seguenti principi: può essere conferita limitatamente alle competenze dirigenziali di cui alle lettere b), d) ed e) dell'art. 17 della legge 30.3.2001, n. 165 mediante atto scritto e motivato; è temporanea, anche se non è determinato il limite massimo, che deve ritenersi correlato logicamente alla permanenza delle ragioni di servizio; è destinata ai dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici, senza peraltro una indicazione sulla qualifica o il titolo di studio come condizione di ammissibilità.
L'operato dell'Amministrazione nei termini riportati in premessa, appare in linea generale conforme alla normativa in vigore.