Possibilità applicazione (per ente non rispettoso patto stabilità interno) deroga divieto assunzioni personale relative figure professionali non fungibili (sensi art. 19, L. n. 448, del 28.12.2001) per copertura posto vacante geometra cat. C- Possibilità estensione citata norma anche posto tecnico comunale categoria D (qualora si renderà vacante).
Un Ente (con 6785 abitanti) - che non ha rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2002 - ha chiesto di conoscere se, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 della legge 28.12.2001, la deroga per le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili possa riguardare la copertura di n. 1 posto vacante di geometra cat. C. – Sett. lavori pubblici e progettazione, in presenza di un posto coperto di pari profilo e categoria in altro settore della struttura organizzativa dell'Ente.
L'Ente ha chiesto inoltre se tale deroga possa essere estesa anche ad un posto di tecnico comunale categoria D, con funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs 18.8.2002, n. 267 (Settore Tecnico ove attualmente sono presenti due posti occupati con il profilo di tecnico comunale cat. D), qualora il posto si rendesse vacante a seguito del trasferimento del dipendente che lo occupa.
Al riguardo, si rileva che attualmente le assunzioni di personale degli enti locali sono disciplinate dall'art. 34 della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003).
Il comma 11 del citato art. 34 dispone che nei confronti delle provincie e dei comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti che non hanno rispettato per l'anno 2002 le regole del patto di stabilità, limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato, rimane confermata la disciplina prevista dall'art. 19 della legge 28.12.2001, n. 448 (finanziaria 2002).
Pertanto, per quanto riguarda la deroga per le figure professionali fungibili, si richiama la circolare di questo Ministero - Servizio P.U.E.L. 15700/AA.GG/479 n. 1/2002 del 4.3.2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002), ad oggetto 'Problematiche interpretative dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.'
Nella predetta circolare questo Ufficio ha rappresentato che, per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili, la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Tali assunzioni sono relative ai c.d. 'posti unici' d'organico, per le quali l'ente, nel momento in cui programma l'assunzione in deroga, dovrà dimostrare la non sostituibilità.
La predetta deroga è riferita ai singoli profili professionali e non alle categorie di appartenenza che possono ricomprendere una pluralità di profili.