Possibilità ammissione a rimborso statale spese sostenute da ente per corrispettivi versati a personale (con contratto CO.CO.CO.) necessario far fronte operazioni referendarie.
Un Ufficio Territoriale ha trasmesso il quesito formulato da un comune con il quale si chiede di conoscere se possano essere rimborsati i corrispettivi versati ad un soggetto con il quale l'Ente ha stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in occasione delle prossime operazioni referendarie.
Al riguardo, si fa presente che la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata, anche se necessario per far fronte alle esigenze referendarie, non da luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente locale.
L'assenza, quindi, del rapporto di dipendenza costituisce elemento ostativo che non consente al soggetto che ha stipulato il predetto contratto di svolgere le funzioni pubbliche relative agli adempimenti referendari.
Tale assunto è supportato dall'art. 15 del decreto legge 18.1.1993 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19.3.1993 n. 68 il quale dispone che il personale dei comuni, addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e fino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, istituto che è tipico ed esclusivo del rapporto di pubblico impiego.
Conseguentemente la spesa sostenuta dall'Ente per i corrispettivi corrisposti al soggetto con il quale è stato concluso il contratto di collaborazione coordinata per lo svolgimento degli adempimenti del prossimo referendum non rientra tra quelle contemplate per l'ammissibilità al rimborso statale, il quale com'è noto avviene solamente per il personale dei comuni assunto a tempo determinato.