- Richiesta di copia delle determinazioni dirigenziali

Territorio e autonomie locali
16 Maggio 2003
Categoria 
02.02 Diritto di accesso e informazione ai cittadini
Sintesi/Massima 

- Richiesta di copia delle determinazioni dirigenziali

Testo 

Il Presidente del circolo territoriale di un partito, ha posto a questa Direzione Centrale per le Autonomie il quesito concernente la richiesta di rilascio di copia di documenti amministrativi.
Nel merito si fa presente, in via preliminare, che secondo l'art. 22 della L. 241/90 il diritto di accesso agli atti amministrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse 'per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti', al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
Uno dei problemi più controversi che la dottrina e la giurisprudenza si sono trovate ad affrontare in relazione alla disciplina dell'accesso contenuta nel capo V della L. 241/90 è stato quello del significato da attribuire all'espressione 'situazioni giuridicamente rilevanti'.
In particolare si è posto il problema se con tale espressione si dovessero intendere soltanto le situazioni alle quali l'ordinamento riconosce una tutela giurisdizionale – e dunque soltanto i diritti soggettivi e gli interessi legittimi – o se essa avesse un più vasto ambito di operatività, comprendendo qualsiasi posizione giuridica presa in considerazione dall'ordinamento giuridico.
La Commissione per l'accesso ai documenti, istituita ai sensi dell'art. 27 della L. 241/90, ha ritenuto che la situazione considerata dalla legge sia 'un interesse amministrativamente protetto' definito, a sua volta come un interesse serio non emulativo, né riconducibile a mera curiosità, ricollegabile alla persona dall'istante da uno specifico nesso e non necessariamente coincidente con una posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo tutelabile in sede giurisdizionale.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. VI n. 1122 del 2.3.2000, ha di recente affermato che 'anche se il diritto di accesso di cui alla L. 241/1990 è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale (come recita l'art. 22 L. 241/90 sopracitato), rimane fermo che l'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, la quale anche se non deve assumere necessariamente la consistenza del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo, deve essere però giuridicamente tutelata, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa'.
Con altra sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 1414 del 17.3.2000 si è aggiunto che 'il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse, oltre che individuata o ben individuabile'.
In questo senso è l'orientamento di questo Ministero.
Quanto poi alla seconda problematica riguardante gli atti amministrativi accessibili è necessario tener conto della nozione di documento amministrativo accessibile fornito dal legislatore del 90 il quale pur non procedendo, a differenza di quello francese, ad una elencazione tipologica degli atti ostensibili, ha tuttavia fornito una definizione di carattere generale utile a perimetrale sul versante oggettivo l'ambito di esperibilità del 'diritto' di accesso.
L'art. 22 della L. n. 241/90 infatti fa riferimento ad ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
La definizione fornita dal legislatore insieme alla doverosa considerazione della collocazione della disciplina in punto di accesso in seno ad un più ampio articolato normativo riguardante l'attività amministrativa e, nel dettaglio, il procedimento amministrativo inducono a ritenere che possano rientrare nei confini oggettuali dell'accesso le determinazioni dirigenziali e le deliberazioni commissariali che costituiscono atti senz'altro amministrativi.