Effetti applicativi (per Comunità Montana) artt. 24 e 34, finanziaria 2003 - Riferimento normativo riguardo dimensione demografica - Posti complessivi organico vigenti, al 31.12.2002, intendersi quelli previsti oppure quelli effettivamente coperti.

Territorio e autonomie locali
15 Maggio 2003
Categoria 
15.01 Sistema di classificazione
Sintesi/Massima 

Corretta applicazione artt. 24 e 34, L. n. 289, del 27.12.2002 - riferimento normativo riguardo entità demografica (art. 156, D.Lgs. n. 267, del 18.8.2000) - Determinazione complessiva pianta organica, vigente al 31.12.2002, intesa quali posti previsti o effettivamente coperti.

Testo 

Un Ente ha chiesto dei chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2003, con particolare riferimento agli effetti applicativi degli artt. 24 e 34 della stessa nei confronti delle Comunità Montane.
Nello specifico, si domanda se, al fine dell'applicazione degli att. 24 e 34 della legge 289/2002, riguardo alla dimensione demografica, la comunità montana debba fare riferimento al comune totalmente montano più popoloso (art. 241 del D.lgs. 267/2000) e se i posti di organico complessivi vigenti alla data del 29.9.2002, debbano intendersi i posti previsti nella pianta organica oppure quelli effettivamente coperti.
Al riguardo, si è dell'avviso che il riferimento normativo, per quanto riguarda il criterio di classificazione dell'entità demografica delle comunità Montane, debba essere quello individuato dall'art. 156 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (popolazione complessiva secondo i dati UNCEM).
Per l'ulteriore aspetto, si precisa che, in attesa dell'emanazione dei D.P.C.M. previsti dall'art. 34, comma 11, della legge 289/2002, che determineranno l'ambito applicativo dei commi 1, 2 e 3 del predetto art. 34, codesta amministrazione dovrà provvedere alla rideterminazione provvisoria. Pertanto, l'organico è provvisoriamente rideterminato nell'ambito dei posti coperti al 31.12.2002, comprensivi di quelli per i quali a tale data (31.12.2002) risultavano in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione.
Si fa presente, in ogni caso, che, fino all'emanazione dei decreti di che trattasi, l'esercizio delle facoltà assunzionali può riguardare i profili professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, quelli inerenti categorie protette, nonché quelli che avvengano mediante mobilità (art. 34, comma 4, legge 289), mentre non sembrano esservi limitazioni alle assunzioni a tempo determinato.