Soggetto competente ad emanare atti rilevanza esterna - Possibilità dipendente cat. D3, non più titolare di posizione organizzativa, svolgimento funzioni responsabile Tributi (conseguente emanazione detti atti), dopo accorpamento settori finanziario e tributi in unica area finanziaria con relativo incaricato posizioni organizzative.
La responsabile dell'area finanziaria di un Ente, ha posto un quesito in ordine al soggetto competente ad emanare atti a rilevanza esterna. In particolare la stessa, titolare di posizione organizzativa, ha chiesto di conoscere se una dipendente di cat. D3, non più titolare di posizione organizzativa, possa continuare a svolgere le funzioni di Responsabile dei Tributi, con conseguente emanazione di atti a valenza esterna, tenuto conto che a seguito della ridefinizione della pianta organica i due Settori, Finanziario e Tributi, sono stati accorpati nell'unica area finanziaria, mantenendo una sola posizione organizzativa in capo alla predetta Responsabile.
Al riguardo, si fa presente che la definizione della struttura organizzativa è tipica manifestazione dell'autonomia di cui gode ogni singolo ente che attraverso lo strumento del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce le modalità di conferimento dei compiti ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e detta i criteri e le norme secondo i quali gli stessi devono dirigere gli uffici.
Provvede, altresì, all'individuazione delle posizione organizzative, e, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, a collocare nell'ambito di ciascuna unità organizzativa, i vari procedimenti amministrativi.
Nell'ambito di ciascun servizio, quindi, oltre al responsabile dell'unità organizzativa, potranno sussistere dipendenti nominati responsabili di uno o più procedimenti amministrativi.
Nel caso di specie, poiché tutti gli adempimenti relativi all'accertamento e riscossione dei tributi configurano, senz'altro, un procedimento amministrativo l'Ente, mediante lo strumento regolamentare, dovrà provvedere ad individuare il relativo Responsabile al quale competeranno tutti gli atti relativi alla fase istruttoria e ogni altro adempimento inerente il procedimento stesso nonché l'adozione del provvedimento finale, compatibilmente con le vigenti norme in materia di competenza nell'emanazione dei vari atti.
Per far si, quindi, che la dipendente di cat. D3 possa continuare a svolgere le sue funzioni di responsabile dei tributi con conseguente emanazione di atti a rilevanza esterna, si ritiene necessario che l'Ente adotti apposito atto regolamentare con il quale confermi in capo alla dipendente medesima le funzioni precedentemente svolte, non sussistendo alcun dubbio sulla riconducibilità di dette funzioni nell'ambito dei compiti propri della qualificazione professionale posseduta dalla dipendente in questione.
Ciò è confortato dalla decisione del Consiglio di Stato, V Sez., che in data 5 febbraio 2002, si è pronunciato sulla questione ritenendo che l'incarico di responsabile dell'Ufficio Tributi possa essere conferito anche al personale di ex VI q.f. non in possesso del titolo specifico di ragioniere, già nominato responsabile dell'Ufficio stesso, in quanto l'idoneità a svolgere i relativi compiti deriva in astratto dall'inquadramento nella propria qualifica funzionale.
Da ultimo si soggiunge, ad ogni buon conto, che qualora la dipendente in parola fosse confermata nell'incarico di responsabile dei Tributi, alla stessa spetterà l'indennità ex art. 17, comma 2 lett. f), del CCNL dell'1/4/1999 volta a remunerare le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative.