Permessi e licenze - Facoltà di computare nelle ore di permesso lavorativo il tempo necessario ad un amministratore locale per raggiungere il luogo delle sedute degli organi di cui fa parte

Territorio e autonomie locali
30 Aprile 2003
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

Permessi e licenze
- Facoltà di computare nelle ore di permesso lavorativo il tempo necessario ad un amministratore locale per raggiungere il luogo delle sedute degli organi di cui fa parte

Testo 

E' stato chiesto se l'ente locale ha facoltà di computare nelle ore di permesso lavorativo il tempo necessario ad un amministratore locale per raggiungere, dal posto di lavoro che ha sede in XXX, il luogo delle sedute degli organi di cui fa parte, anche qualora questi non effettui materialmente tale spostamento. L'ente locale fa presente che l'assessore in questione soggiorna sovente, a proprie spese, nel comune di YYYY poiché la notevole distanza fra questo e la sede di lavoro non gli consentirebbe di effettuare sempre il viaggio per partecipare alle sedute, soprattutto quelle serali seguite da riunioni nella mattinata successiva. La Capitaneria di Porto di XXX presso cui l'amministratore espleta il servizio, ritiene che il permesso per il tempo del viaggio possa essere fruito solo se il viaggio venga effettivamente sostenuto. L'assessore, dal canto suo, evidenzia di non avere un precostituito obbligo di viaggio visto che le norme statali relative alle missioni dei dipendenti pubblici, applicabili all'amministrazione cui appartiene, prevedono espressamente che in caso di missione anche di lunga durata, il dipendente deve rientrare giornalmente se la località non dista oltre un certa distanza dalla sede di servizio e se sussistono le condizioni per il rientro.
Fermo restando il diritto, costituzionalmente garantito, dell'amministratore di disporre del tempo necessario per il mandato, si osserva che l'istituto del permesso si differenzia da quello dell'aspettativa in quanto l'amministratore-lavoratore dipendente mantiene il rapporto lavorativo con l'amministrazione di appartenenza con tutti i vincoli, anche di orario, che tale rapporto comporta. Sul datore di lavoro, inoltre, gravano gli oneri per i permessi lavorativi e a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 26/2001, gli oneri per i permessi fruiti dal pubblico dipendente non sono più rimborsabili da parte dell'ente presso il quale il lavoratore espleta il mandato elettivo. Da qui la necessità di garantire al datore di lavoro che le assenze siano limitate al tempo strettamente necessario per l'espletamento degli adempimenti connessi al mandato elettorale ricoperto dal dipendente.
L'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce che i lavoratori dipendenti hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte e che tale diritto comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
Come già rilevato nella precedente risposta, la formulazione testuale della disposizione fa desumere che anche il tempo impiegato per lo spostamento da e per il luogo di lavoro debba essere comunque quantificato e attestato nella certificazione rilasciata.
La medesima norma al comma 6 prescrive, inoltre, che i tempi di espletamento del mandato per i quali vengono chiesti i permessi devono essere 'prontamente e puntualmente documentati'.
Pertanto, a giudizio di questo Ufficio, poiché il diritto di assentarsi dal servizio comprende anche 'il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro', spetta all'amministrazione locale attestare 'prontamente e puntualmente' il tempo complessivo di legittima assenza dal servizio. Come già rilevato, l'ente può stabilire con apposita norma regolamentare modalità generali di rilevazione e di accertamento dei tempi di servizio.
Ciò posto, si ritiene che, nell'ipotesi di svolgimento di più riunioni degli organi a cui l'amministratore debba partecipare, nella stessa giornata o comunque con un intervallo di tempo tra l'una e l'altra tale che sia materialmente impossibile in tempo utile il rientro sul posto di lavoro ed il successivo nuovo raggiungimento dell'ente presso il quale l'amministratore-lavoratore espleta il mandato, allo stesso debba essere riconosciuto il permesso lavorativo per l'intervallo temporale fra le due riunioni, per le ore in cui tale intervallo coincide con l'orario di lavoro, anche se non vengano effettivamente eseguiti i predetti spostamenti. Ciò in quanto l'effettivo rientro, ed il successivo ritrasferimento, per la loro durata complessiva, precluderebbero la effettiva partecipazione al secondo impegno istituzionale.