Rimborsi spese
- Rimborso delle spese legali sostenute da alcuni amministratori per la propria difesa in giudizio innanzi alla Corte dei Conti, conclusosi con sentenza di assoluzione dalla domanda di risarcimento per danno erariale
Sono stati chiesti chiarimenti in ordine al riconoscimento del rimborso delle spese legali sostenute da alcuni amministratori di un comune per la propria difesa in giudizio innanzi alla Corte dei Conti, conclusosi con sentenza di assoluzione dalla domanda di risarcimento per danno erariale.
In particolare la Corte, con la sentenza n. 91/99/A del 19.2.99, ha ritenuto che, secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 2 ter, del D.L. 23.10.1996, n. 543, convertito con la legge 20.12.1996, n. 639,' . l'azione per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi. Conseguentemente viene meno la fattispecie di danno erariale coinvolta nella sentenza appellata in quanto normativamente non ha più ragion d'essere l'azione di responsabilità né sotto il profilo processuale né sostanziale.'
Al riguardo, si osserva preliminarmente che la legge 20.12.1996, n. 639, di conversione del decreto legge n. 534/96, in tema di ordinamento della Corte dei Conti, ha introdotto nell'art. 3, dopo il comma 2, il comma 2-bis, il quale recita 'in caso di definitivo proscioglimento ... le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza'.
La Corte dei Conti, con orientamento costante (cfr. le sentenze n. 283 del 21.10.1999 della sezione giurisdizionale della Basilicata e la sentenza n. 100 del 31.10.2000 della sezione giurisdizionale del Molise), ha chiarito che il rimborso delle spese di assistenza legale è ammissibile solo in ipotesi di sentenza ampiamente assolutoria che escluda completamente la responsabilità dei convenuti.
Per completezza, si soggiunge che, con sentenza n. 499/99 del 28 gennaio 1999, la Corte dei Conti per l'Emilia Romagna ha ritenuto che la norma introdotta dalla legge n. 639/96, non avendo efficacia retroattiva, non può trovare applicazione nei giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore.
Si ritiene, quindi, alla luce di tale ultima sentenza che, pur in presenza di assoluzione degli amministratori, non si possa procedere al rimborso delle spese legali in quanto l'atto di citazione della Procura regionale della Corte dei Conti ed il relativo giudizio sono stati instaurati in epoca antecedente all'entrata in vigore della citata legge n. 639/96.
Relativamente all'altro aspetto del quesito concernente le parcelle degli avvocati si fa presente, in via generale che, laddove sia ammissibile il rimborso delle spese legali, l'ente è tenuto a fare, nel proprio interesse, anche per assicurare una corretta gestione delle risorse economiche, una valutazione delle spese essenziali ed adeguatamente documentate, facendo riferimento alle sole voci delle relative parcelle, corredate del visto di congruità da parte del Consiglio dell'ordine forense competente, ritenute dall'amministrazione congrue per essere strettamente connesse alla difesa in giudizio.