Possibilità accoglimento richiesta dipendente (in regime settimana corta, usufruente riduzione (due ore) permesso giornaliero retribuito ai sensi art. 33, L. 104/1992) volta a ottenere riduzione lavorativa (una ulteriore ora giornaliera) per i due rientri pomeridiani svolti.
Un Ufficio Territoriale ha trasmesso il quesito formulato da un Comune in ordine all'articolazione dell'orario di lavoro di una dipendente, in regime di settimana corta, che usufruisce della riduzione dell'orario di due ore di permesso giornaliero retribuito, ai sensi dell'art. 33 della L. 104/1992. In particolare, è stato domandato se sia possibile accedere alla richiesta della citata dipendente intesa ad ottenere una riduzione lavorativa di una ulteriore ora giornaliera per i due rientri pomeridiani dalla stessa svolti. Tale richiesta è motivata dal fatto che la dipendente vorrebbe recuperare le due ore di permesso che le spetterebbero qualora lavorasse nella giornata di sabato.
Al riguardo si fa, preliminarmente, presente che il 2° comma del citato art. 33 dispone che in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Tale disposizione, in virtù del successivo comma 6, si applica anche alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
Inoltre, occorre rammentare che in una settimana lavorativa articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, la giornata del sabato si identifica, come più volte chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con l'espressione "giornata non lavorativa", mentre il giorno di riposo settimanale è da considerarsi, comunque, coincidente con la giornata di domenica.
Ciò posto, si rappresenta che nella fattispecie in esame la dipendente svolge un orario di lavoro settimanale su cinque giorni lavorativi, dalle ore 8,30 alle ore 12.30 con due rientri pomeridiani dalle ore 15,30 alle ore 18,30, usufruendo, così, della riduzione lavorativa di due ore di permesso giornaliero ex art 33 citato. La stessa, pertanto, non può beneficiare di una ulteriore riduzione lavorativa di un'ora per ogni rientro pomeridiano effettuato, tenuto conto che, come sopra specificato, la giornata del sabato è da considerare a tutti gli effetti come giornata non lavorativa e quindi, esclusa dal beneficio del computo delle due ore di permesso giornaliero retribuito previsto dal predetto art. 33.
Infatti, a parere dello scrivente, la predetta riduzione dell'orario di lavoro di due ore giornaliere non può che essere riferita alle giornate lavorative, in quanto, diversamente operando, la dipendente usufruirebbe, nei giorni di rientro pomeridiano, non di due ore bensì di tre ore di permesso giornaliero, esorbitando così dalla richiamata previsione normativa.