Permessi e licenze - Consiglieri partecipanti alle commissioni consiliari su delega dei componenti effettivi

Territorio e autonomie locali
14 Aprile 2003
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

Permessi e licenze
- Consiglieri partecipanti alle commissioni consiliari su delega dei componenti effettivi

Testo 

E' stato chiesto di conoscere se sussista o meno il diritto di assentarsi dal lavoro e di percepire il gettone di presenza per la partecipazione a commissioni consiliari per un consigliere che non risulti essere membro effettivo di tali commissioni, ma che abbia avuto la delega dal componente titolare.
Lo status degli amministratori locali è disciplinato dal capo IV del decreto legislativo n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In particolare, l'art. 82, 2° comma, del testo unico dispone la corresponsione del gettone di presenza ai consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione alle sedute di consiglio e commissioni. L'art. 79, 3° comma, prevede che i lavoratori dipendenti facenti parte delle commissioni consiliari hanno diritto di assentarsi dal lavoro per partecipare alle riunioni dell'organo di cui sono componenti.
Ciò premesso, dalla lettura combinata dei due articoli si desume che i termini 'partecipazione' e 'facenti parte', presenti nei disposti delle norme, si riferiscono entrambi alla qualità di componente dell'organo. Lo status di membro della commissione consiliare è pertanto condizione necessaria sia ai fini della corresponsione del gettone di presenza che per la fruizione dei permessi lavorativi retributivi previsti dall'art. 79, salva specifica normativa statutaria o regolamentare.
Nella fattispecie, in applicazione del sistema normativo delle autonomie locali che consente ai consigli di istituire, nel proprio seno, delle commissioni consiliari permanenti, composte con criterio proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, l'ente ha disciplinato la facoltà, da parte di un membro effettivo di commissione consiliare, di delegare un consigliere dello stesso gruppo.
Tale condizione assicura la rappresentatività delle forze politiche all'interno della commissione stessa, in armonia con il citato criterio proporzionale posto dal legislatore.
In considerazione di quanto sopra ed in presenza del regolamento consiliare che consente il conferimento di apposita delega da parte del membro effettivo, con la specifica che tale incarico non può essere revocato a partire dal momento in cui viene esercitato, il consigliere delegato risulta investito dalle prerogative tipiche del componente titolare; pertanto, ad avviso di questo Ministero, il delegato potrà usufruire sia della corresponsione del gettone di presenza, sia della fruizione dei permessi previsti dall'art. 79, commi 3 e 5 del sopracitato decreto legislativo.