Compensi: indennità di funzione
- Corresponsione della tredicesima mensilità o delle ulteriori mensilità previste dai contratti di categoria del lavoratore dipendente agli amministratori che abbiano richiesto l’aspettativa
E' stato posto un quesito in ordine alla possibilità di concedere, agli amministratori che abbiano richiesto l'aspettativa, la corresponsione della tredicesima mensilità o delle ulteriori mensilità previste dai contratti di categoria del lavoratore dipendente.
Al riguardo, si rappresenta che l'istituto dell'indennità ha trovato espressa previsione e regolamentazione nell'art. 10 del decreto ministeriale n. 119/2000, che ne ha stabilito la misura in un'indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno.
L'intento della disciplina del trattamento economico degli amministratori degli enti locali è quello di adeguare l'importo dell'indennità all'importanza ed al rilievo delle funzioni svolte ed all'impegno istituzionale che ne discende, anche se rimane confermata la funzione di semplice ristoro forfetario degli emolumenti spettanti agli amministratori locali per le spese comunque imposte dalla carica elettiva rivestita e delle funzioni esercitate nell'interesse della collettività, in base al principio generale della gratuità delle funzioni degli amministratori e della in equiparabilità delle stesse alla prestazione di attività lavorativa.
Inoltre, considerato che l'indennità di funzione è strettamente legata alla carica ricoperta e quindi non assimilabile a redditi da lavoro, e che la norma, introdotta dall'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000, conserva la propria autonomia a prescindere dal trattamento economico goduto dagli amministratori nel rapporto di lavoro dipendente, si ritiene che nella corresponsione dell'indennità agli amministratori locali che abbiano richiesto l'aspettativa non possono essere computate le voci retributive tipiche (come la tredicesima) previste dai contratti di categoria.