Risoluzione rapporto lavoro personale in disponibilità - Corresponsione indennità sostitutiva preavviso.

Territorio e autonomie locali
15 Marzo 2003
Categoria 
15.04.15 Termini di preavviso
Sintesi/Massima 

Dipendenti collocati disponibilità a seguito dichiarazione dissesto finanziario - Rapporto lavoro risolto al termine periodo disponibilità - Legittimità corresponsione indennità sostitutiva preavviso (art. 39 C.C.N.L. 1.1.1994).

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale un Ente ha chiesto di conoscere se, a due dipendenti il cui rapporto di lavoro si è risolto al termine del periodo di disponibilità, debba essere corrisposta l'indennità sostitutiva di preavviso ai sensi dell'art. 39 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali del 1.1.1994.
I predetti dipendenti sono stati collocati in disponibilità nell'ambito della rideterminazione della pianta organica disposta dall'Ente a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 77 e seguenti del D.lgs 77/95 (oggi art. 244 del D.lgs 18.8.2000, n. 267).
Nel periodo massimo di disponibilità (24 mesi), stabilito dall'art. 35 del D.lgs 3.2.1993, n. 29 (attuale art. 33 del D.lgs 30.3.2001, n. 165) non è stata trovata altra collocazione ai due dipendenti; pertanto, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 34 del D.lgs 30.3.2001, n. 165, il relativo rapporto di lavoro si è definitivamente risolto, senza che agli stessi sia stato comunicato alcun preavviso.
Il citato art. 39 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali del 1.4.1994 fissa i termini per il preavviso nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro contemplati nel contratto medesimo nonché quantifica l'indennità sostitutiva del medesimo preavviso.
Al riguardo, nel rilevare che la fattispecie relativa ai dipendenti non è ricompresa tra quelle di cui al citato contratto, si ritiene che la notifica del provvedimento di messa in disponibilità costituisca essa stessa anche un preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Ciò in quanto il predetto provvedimento ha il suo fondamento nelle norme citate (artt. 33 e 34 del D.lgs 165/2001) che stabiliscono che decorso il periodo massimo di disponibilità, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto.
Pertanto, si ritiene che, nel caso in specie, non spetti l'indennità sostitutiva di preavviso, di cui al citato art. 39 del CCNL del 1.4.1994.