Legittimità prosecuzione procedura concorsuale (interrotta circa due anni dopo acquisizione domande candidati) copertura posto vigile urbano.

Territorio e autonomie locali
15 Marzo 2003
Categoria 
15.10 Concorsi e commissioni giudicatrici
Sintesi/Massima 

Legittimità o meno prosecuzione procedura concorsuale (interrotta circa due anni dopo acquisizione domande candidati) per copertura posto vigile urbano (rientrante programmazione triennale fabbisogno personale).

Testo 

Un Ente ha fatto preliminarmente conoscere che in data 27.10.2000 ha bandito un concorso per la copertura di un posto di vigile urbano, rientrante nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, tuttavia, la predetta procedura concorsuale dopo aver completato la sola fase di acquisizione delle domande da parte dei candidati, ha subito un'interruzione.
Ciò stante, nel precisare di aver fatto esclusivo riferimento al regolamento sull'accesso agli impieghi di cui al D.P.R. 9.5.1994 n. 487, l'Amministrazione – che ora ha interesse a proseguire la predetta procedura – ha chiesto di conoscere se possa ritenersi legittima la prosecuzione della procedura, riprendendola dal momento in cui è rimasta sospesa, tenuto conto del lasso di tempo (circa due anni) trascorso.
Al riguardo, sulla scorta delle disposizioni contenute nel richiamato regolamento, non sembra evincersi alcun termine preciso entro il quale le procedure concorsuali iniziate debbano concludersi. Solo l'art. 3, comma 2, del citato D.P.R. con riferimento all'aspetto considerato, prevede genericamente che il bando di concorso debba contenere, fra l'altro, l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove.
In mancanza di una specifica previsione normativa o regolamentare, si è del parere che non sussistano cause ostative alla prosecuzione della procedura concorsuale in argomento, fatto salvo, per quanto riguarda l'assunzione, il rispetto degli eventuali adempimenti previsti dall'art. 34 della legge finanziaria 27.12.2002, n. 289.