Effetti sugli incarichi esterni del sindaco a seguito di sospensione del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b, n. 3 del T.U.E.L. n. 267/2000
E' stato chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito alla possibilità di consentire al sindaco di un comune di continuare a rivestire la carica di Presidente della giunta e del consiglio di una Unione di cinque comuni, anche nel caso di sospensione del consiglio del comune citato, disposta ai sensi dell'art. 141, comma 7, del T.U.E.L. n. 267/2000, per il verificarsi della ipotesi di cui al comma 1, lett. b), n. 3 dello stesso art. 141.
In particolare è stato chiesto se il disposto recato dall'art. 141, comma 5, del succitato T.U.E.L. n. 267/2000, in virtù del quale i consiglieri cessati dalla carica continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori, possa, in assenza di un'apposita normativa regionale, applicarsi anche al sindaco.
Al riguardo, si ritiene che al presidente di una unione di Comuni che risulti sindaco di un comune il cui consiglio sia stato sospeso, non è consentito di continuare a svolgere il proprio mandato.
L'art. 141 comma 5 del T.U.E.L. n. 267/2000 già citato fa esclusivamente riferimento 'ai consiglieri cessati dalla carica' e non anche al sindaco.
La disposizione in questione riveste natura di norma speciale, in quanto prevede una deroga al generale principio desumibile dal nostro ordinamento, in base al quale nei comuni, per effetto dello scioglimento o della sospensione ex art. 141 del T.U.E.L. n. 267/2000, gli organi (il sindaco, il consiglio e la giunta) decadono dalla carica e tutti i poteri vengono conferiti al commissario straordinario.
Né, ai fini che qui interessano, assume rilievo la circostanza che il sindaco, ai sensi dell'art. 46 del T.U.E.L., riveste di diritto la carica di componente del consiglio comunale.
Poiché, infatti, l'art. 32 dello stesso T.U. prevede che lo statuto dell'unione di comuni individui necessariamente in uno dei sindaci dei comuni associati il presidente dell'unione, è la qualità di sindaco (e non di membro del consiglio comunale) che costituisce il titolo legittimante l'esercizio delle funzioni di presidente, con la conseguenza della inapplicabilità alla fattispecie della disposizione del comma 5 dell'art. 141 richiamato che ha riguardo appunto agli incarichi dei consiglieri dei comuni sciolti o sospesi e che, derogando al principio della cessazione integrale dell'esercizio delle funzioni connesse alla carica dismessa, non può essere interpretato in maniera estensiva.