Incompatibilità– Designazione da parte del consiglio comunale del fratello del sindaco quale rappresentante in seno alla Comunità Montana

Territorio e autonomie locali
28 Febbraio 2003
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Incompatibilità
– Designazione da parte del consiglio comunale del fratello del sindaco quale rappresentante in seno alla Comunità Montana

Testo 

E' stato posto un quesito in ordine alla designazione del consiglio comunale del fratello del sindaco quale rappresentante in seno alla Comunità Montana.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 64 del T.U.E.L. pone una assoluta preclusione alla nomina dei parenti ed affini sino al terzo grado del sindaco e del presidente della provincia, quali rappresentanti rispettivamente del comune e della provincia.
Pertanto, il fratello del sindaco del comune non può legittimamente rappresentare il comune in seno all'ente comunitario.
Per completezza, benché non risulti dagli atti in possesso di quest'ufficio se il Sindaco abbia espresso la propria opinione e il proprio voto nella seduta consiliare nella quale è stata deliberata la nomina del proprio congiunto, si richiamano anche le disposizioni in materia di doveri degli amministratori recate dall'art. 78, commi1 e 2, del decreto legislativo 267/00, concernenti il dovere di imparzialità degli stessi nell'espletamento del mandato, nonché il dovere di astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione, nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti ed affini sino al quarto grado.