Vincitore concorso (nominato 1990) mai assunto causa intervenuto dissesto finanziario - Diritto assunzione presso medesimo ente (seguito diffida e messa in mora comune inoltrata 2000)

Territorio e autonomie locali
30 Gennaio 2003
Categoria 
15.10 Concorsi e commissioni giudicatrici
Sintesi/Massima 

Possibile diritto (per vincitore concorso copertura posto stradino, nominato 1990, e mai assunto causa intervenuto dissesto finanziario) assunzione presso medesimo ente (seguito diffida e messa in mora comune inoltrata 2000) - Possibilità precedenza (per copertura posto vacante, stradino, vigente pianta organica) rientro dipendenti già posti mobilità o sistemazione in organico dipendente attualmente posizione soprannumeraria.

Testo 

Un Ente ha chiesto di conoscere se il vincitore di un concorso, bandito nel 1988, mai assunto dall'Ente a causa dell'intervenuto dissesto finanziario (delib. del 30.12.1990), possa ancora avere diritto all'assunzione presso il comune medesimo.
In particolare viene fatto conoscere che:
- con delibera del 2.11.1988, veniva bandito un concorso pubblico per la copertura di un posto di stradino 3^ q.f.;
- a seguito di regolare espletamento, con delibera del 14.12.1990, venivano approvati gli atti della commissione giudicatrice e nominato il vincitore;
- con successivo atto del 30.12.1990, il Comune dichiarava il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 66 del 2.3.1989, come convertito nella legge n. 144 del 24.4.1989 (D.M.I. del 28.4.1994), a seguito del quale si disponeva la mobilità d'ufficio n. 13 dipendenti;
- il vincitore di concorso non poteva essere assunto;
- in data 12.12.2000, un avvocato, per conto del vincitore, diffidava e metteva in mora il Comune a provvedere all'assunzione del medesimo, sulla scorta della deliberazione del 1990, la cui efficacia era rimasta temporaneamente sospesa a causa del dissesto finanziario dell'Ente;
- il Comune rispondeva di non potere procedere all'assunzione poiché nella pianta organica rideterminata (delib. del 27.10.2000) non risultava carenza di personale con la qualifica di stradino, né di altre di 3^ q.f. (Cat. A);
- presso il Comune risulta in servizio un dipendente di cat. B (ex V° liv) in ruolo soprannumerario, ai sensi dell'art. 1, comma 46 della legge n. 662/1996;
- nella vigente pianta organica, di recente, si è liberato un posto di cat. A (ex III° liv).
Al riguardo, occorre innanzitutto precisare che il vincitore di un pubblico concorso non ha un diritto soggettivo incondizionato all'assunzione, atteso che l'amministrazione ha il potere di non procedere alla nomina (ovvero all'assunzione in servizio) tutte le volte che sia venuta meno la necessità o la convenienza della copertura del posto messo a concorso in presenza di valide ragioni di pubblico interesse (cfr. C.d.S. sent. 1.4.1999, n. 367, Sez. V).
Ciò posto, è opportuno altresì considerare che la procedura di dissesto finanziario, di poco successiva alla conclusione della predetta procedura concorsuale, nel condizionare l'Ente alla drastica riduzione della pianta organica (di n. 20 posti), al fine di adeguarla ai parametri previsti dalla peculiare disciplina sugli enti dissestati, ha comportato in tale ambito la soppressione del posto di stradino 3^ q.f., (per il quale aveva concorso il vincitore). Pertanto, dal momento in cui si è verificato l'abbattimento del posto in questione, in mancanza del necessario presupposto, è venuta meno qualsiasi, seppure legittima, pretesa del vincitore.
L'Amministrazione inoltre, di fronte al verificarsi della vacanza di un posto di stradino, ha chiesto di conoscere a chi debba dare la priorità, qualora avesse intenzione di coprire il posto in questione.
Per quanto ipotizzato in merito all'eventuale diritto di rientro, per quei dipendenti, già posti in mobilità d'ufficio e trasferiti ad altri Enti a causa della precedente procedura di dissesto, si fa presente che ad oggi non è più possibile; infatti, tale facoltà era stata prevista dall'originario art. 25, comma 5, del d.l. 2.3.1989, n. 66, come convertito nella legge 24.4.1989, n. 144 (risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi), il quale, com'è noto, è stato soppresso dall'art. 123 del d.lgs. 25.2.1995 n. 77 (ordinamento finanziario e contabile degli enti locali).
Relativamente all'ulteriore ipotesi di precedenza alla sistemazione in organico di un dipendente (ex V livello cat. B) che attualmente si trova in posizione soprannumeraria, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 46, della legge 662/1996, e dell'art. 13, comma 1, della legge 3.8.1999, n. 265, di modifica dell'art. 51 della legge 8.6.1990, n. 142, si rappresenta che in base alla richiamata disposizione l'obbligo alla prioritaria sistemazione del predetto personale sussiste nel caso in cui si renda vacante un posto di pari livello. Evenienza non verificatasi nella presente ipotesi.
Alla luce di quanto sopra esposto, si è dell'avviso che l'Amministrazione, qualora sia intenzionata alla copertura del posto in questione, fatta salva naturalmente l'osservanza delle disposizioni sulle facoltà assunzionali, possa autonomamente valutare, a sua discrezione, la possibilità o meno di utilizzare una procedura concorsuale già effettuata al fine della economicità dell'attività amministrativa, ovvero avviare la prescritta procedura selettiva.