- Legittimità previsione regolamento comunale compenso incentivante in favore vice direttore generale e dirigenti componenti comitato di direzione.
-Premesso che il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di un Comune prevede l'istituzione di un Comitato di direzione finalizzato a coadiuvare le funzioni del direttore generale, stabilendo, in particolare che ai dirigenti nominati nel citato Comitato spetta un apposito compenso annuale lordo pari al 10% dello stipendio tabellare annuo, mentre, per il vice direttore generale tale importo percentuale è del 20%, è stato chiesto il parere del Ministero dell'Interno in ordine alla legittimità di tali previsioni al fine di darne o meno attuazione.
Al riguardo, prima di fornire risposta allo specifico quesito, si ritiene opportuno ricordare che l'art. 51 bis della legge n. 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 10 della legge n. 127/97 (ora art. 108 del d. lgs. n. 267/2000), nel prevedere la possibilità dell'istituzione del direttore generale, stabilisce, contestualmente, quali siano le funzioni da assegnare a tale figura (attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco – sovrintendenza alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza – predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art. 11 del d. lgs. n. 77/1995 – ora art. 169 del citato d. lgs. n. 267/2000).
Per la concreta attuazione delle predette finalità il direttore generale deve necessariamente avvalersi dei dirigenti dell'ente, i quali, in base alla citata normativa, 'rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, al direttore generale'.
In tale ambito, appare corretta la previsione del citato Comitato di direzione che ha la finalità di coadiuvare il direttore generale.
In ordine alla legittimità del compenso aggiuntivo per le funzioni esercitate dai dirigenti in seno al comitato di direzione, occorre ricordare che l'art. 49 del d. lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni (ora art. 45 del d. lgs. n. 165/2001) stabilisce che 'il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi', mentre l'art. 69 del citato d. lgs. n. 165/2001 al comma 1 rende inapplicabili le norme generali e speciali del pubblico impiego non fatte proprie dai contratti collettivi di lavoro, così come previsto anche dall'art. 70 comma 3 del medesimo d. lgs. che, in particolare, per i dipendenti degli enti locali, stabilisce che il rapporto di lavoro per tale personale viene disciplinato esclusivamente dai contratti collettivi di lavoro e dal decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.
Infatti, l'art. 32 del vigente C.C.N.L. dei dirigenti del comparto 'Regioni Autonomie locali' prevede che 'le somme acquisite dagli enti a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato secondo la disciplina dell'art. 26'.
Alla luce di tale quadro normativo, pertanto, l'attività dei dirigenti resa anche in seno a comitati, rientra tra i compiti d'ufficio compensabile con gli emolumenti previsti dalla normativa contrattuale, che finanzia l'indennità di posizione e di risultato.
Pertanto, l'attribuzione dei compensi aggiuntivi potrebbe trovare una sua legittimazione esclusivamente qualora sia ricompresa nel fondo previsto per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.
Si ricorda, comunque, che l'art. 26 del C.C.N.L. area della dirigenza, al comma 4 prevede la possibilità di integrare le risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio.
Tuttavia, considerato che la possibilità di integrazione di cui all'art. 26, comma 4 del C.C.N.L. è subordinata, in base alla previsione della medesima norma, ad apposita contrattazione presso l'A.Ra.N. che individui i requisiti necessari, desunti dal bilancio di ogni singolo ente, e visto che non risulta ancora conclusa la relativa fase negoziale (V. anche parere A.Ra.N. reso in data 4.12.2000) non sembra ancora possibile prevedere ulteriori risorse da utilizzare per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato al di fuori di quelle già individuate esplicitamente dal citato art. 26 del C.C.N.L..