Gettoni di presenza – Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione - Art. 82, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000

Territorio e autonomie locali
15 Gennaio 2003
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

Gettoni di presenza
– Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione - Art. 82, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000

Testo 

Si fa riferimento ad un quesito concernente la possibilità di trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione.
La trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, prevista dall'art. 82, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, può essere effettuata a condizione che la procedura sia prevista dallo statuto e dal regolamento dell'ente e che non comporti maggiori oneri finanziari rispetto al sistema di remunerazione tramite i gettoni di presenza.
Appare coerente, quindi, con il dettato normativo, una volta realizzatesi le condizioni previste dalla legge, procedere alla predetta trasformazione sulla base del consuntivo annuale della spesa sostenuta dall'ente per i gettoni di presenza in applicazione del D.M. n. 119/2000.
Viene tuttavia riservata all'autonomia di ogni singolo ente la possibilità di incrementare o diminuire le misure fissate dal sopracitato decreto ministeriale, con delibera di giunta o di consiglio, per i rispettivi componenti, purché, in caso di incremento, 'la spesa complessiva non superi una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti', dal suddetto D.M. (v. comma 11).
Inoltre, ai sensi del citato quarto comma, in caso di assenza ingiustificata del consigliere nelle sedute degli organi collegiali, l'indennità di funzione subirà proporzionali detrazioni ovvero il dimezzamento, previsto dal comma 1 dell'art. 82, nel caso in cui l'amministratore, lavoratore dipendente, non sia collocato in aspettativa.
Da ciò emerge la volontà del legislatore di forfettizzare l'indennità di funzione, la cui quantificazione va stabilita in relazione alle sedute dei consigli e delle commissioni tenutesi nell'anno precedente e che, comunque, non deve superare un terzo dell'indennità che compete all'organo di vertice.
Premesso quanto sopra, si osserva che, in sede di verifica a consuntivo, il limite massimo della spesa di riferimento è determinata dall'entità del gettone di presenza stabilita dall'ente per il numero delle sedute effettivamente tenutesi nel corso dell'anno in base ai verbali di presenza.
Si soggiunge che l'unica differenza sostanziale tra il regime del gettone di presenza e quello dell'indennità di funzione consiste nella circostanza che, mentre la corresponsione del primo è strettamente collegata all'effettiva presenza del consigliere alle sedute di consiglio e delle commissioni, quella dell'indennità derivante dalla trasformazione comprende anche le assenze motivate e documentate.
Pertanto, ai fini del calcolo complessivo della spesa, nel caso di regime del gettone di presenza, non possono considerarsi quali presenze effettive le assenze giustificate, per l'indissolubile legame che lega tale emolumento alla presenza.
Nel caso di un consigliere che abbia usufruito per alcuni mesi dell'anno dell'indennità di funzione e per i restanti mesi dei gettoni di presenza, in sede di consuntivo annuale, le presenze eccedenti (non liquidate), effettuate sotto il regime del gettone di presenza, non possono compensare, ai fini del computo del pareggio finanziario, le minori presenze mensili effettuate durante il regime ad indennità, in considerazione della diversa natura dei due emolumenti e della loro condizione di 'alternatività'.