Conferimento incarichi (responsabili di servizio) dirigenziali (tempo determinato) su posti fuori pianta organica

Territorio e autonomie locali
15 Gennaio 2003
Categoria 
15.01.06 Conferimento e revoca degli incarichi
Sintesi/Massima 

Possibilità Conferimento incarichi dirigenziali (tempo determinato) su posti fuori pianta organica (responsabili di servizio) - Legittimità o meno effettuare detti conferimenti senza selezione curricola, né concorso, senza verifiche requisiti per accesso pubblico impiego - Limiti rappresentanza ente nei casi professionisti (iscritti albi nazionali) chiamati dirigere settori amministrativi.

Testo 

Un U.T.G. ha inviato copia della nota con cui la Commissione Trasparenza e verifica atti di un Comune ha chiesto un parere in ordine alle procedure da adottare circa il corretto conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato su posti al di fuori della pianta organica.
In particolare, avendo inviato come esempi copia di due convenzioni attinenti gli incarichi di responsabile del servizio tributi e di responsabile del servizio urbanistica, è stato chiesto, sostanzialmente, se sia legittimo non procedere 'né per selezione dei curricola, né per concorso, né, tanto meno, per verifiche dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego'.
Inoltre, è stato chiesto di conoscere 'i limiti di rappresentanza dell'Ente nei casi di professionisti iscritti agli albi nazionali chiamati a dirigere settori amministrativi'.
L'U.T.G., pur chiedendo l'avviso di questo Ministero in merito alle questioni prospettate, ha, comunque, espresso il proprio parere, alla luce di parte della dottrina, ritenendo necessaria una previa disciplina statutaria e l'esistenza nella dotazione organica dei corrispondenti posti e, per quel che concerne le modalità di reperimento, stante la natura fiduciaria degli incarichi, la non necessità dell'esperimento di procedure selettive.
Al riguardo, occorre preliminarmente fare presente che nel testo delle convenzioni trasmesse dall'Ente si fa espresso riferimento all'art. 110, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 (già art. 51, comma 5 della legge n. 142/1990), il quale prevede la possibilità di stipulare contratti con dirigenti ed alte specializzazioni 'al di fuori della dotazione organica'.
Tale, norma, pertanto, è derogatoria rispetto alla disposizione di cui al comma 1, che prevede la possibilità (mediante espressa previsione statutaria) di copertura dei posti dirigenziali o di alta specializzazione, con contratti a tempo determinato.
Premesso, pertanto, che nel caso in specie (comma 2) la legge consente alle amministrazioni locali di avvalersi di professionalità esterne (nel limite del 5% della dotazione organica dell'ente), al fine della verifica della regolarità dell'affidamento dell'incarico, occorre fare riferimento al regolamento organico che stabilisce 'i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati i contratti a tempo determinato'. Tuttavia, ad avviso di questa Direzione Centrale, pur sussistendo l'esclusiva competenza dell'Amministrazione, i predetti criteri di scelta debbono in ogni caso comprendere anche una valutazione comparativa tra più aspiranti, con una procedura di selezione pubblica.
Peraltro, in base proprio alla previsione della legge, non può derogarsi ai requisiti prescritti per la qualifica da coprire. Pertanto, l'aspirante oltre agli altri requisiti, dovrebbe essere in possesso del titolo di studio richiesto per il normale accesso ad un corrispondente posto di organico.
Trattandosi di reclutamento di personale che va a svolgere funzioni ordinarie nell'interesse dell'Ente alla stregua del personale a tempo indeterminato, resta fermo il principio che il dirigente o responsabile del settore a contratto, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati è competente ad adottare tutti gli atti di amministrazione attiva che riguardino il proprio ufficio.
Occorre comunque precisare che la citata fattispecie è diversa da quella prevista dal successivo comma 6 (già art. 51, comma 7 della legge n. 142/90) - il quale prevede la possibilità di stipulare convenzioni a termine per collaborazioni esterne, esclusivamente per obiettivi determinati che richiedono un alto contenuto di professionalità - che, rinviando al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi le modalità di pratica applicazione, non consente comunque, alcuna forma di rappresentanza dell'Ente da parte del professionista.