Possibilità polizia municipale (per trattamento sanitario obbligatorio) determinare peculiarità malattia e grado per uso di un mezzo diverso da ambulanza - Parametro di riferimento per remunerazione mezzo messo a disposizione.
Un Ufficio Territoriale del Governo, ha fatto pervenire la lettera di un Comune, il quale, in riferimento alla circolare di questo Ministero n. 3/2001 del 20.7.2001, ha chiesto ulteriori chiarimenti in ordine alle competenze della polizia municipale in merito al trattamento sanitario obbligatorio.
Le perplessità sembrano concentrarsi sulla necessità di conoscere a chi spetta determinare la peculiarità della malattia e quale grado di questa determina l'uso di un mezzo diverso dall'ambulanza. Si chiede, altresì, a quale parametro debba farsi riferimento per la remunerazione del mezzo messo a disposizione.
Al riguardo, è necessario in primo luogo puntualizzare che il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere (art. 34, legge 23.12.1978, n. 833).
Sulla scorta di quanto detto, ed evidenziata la natura eccezionale della casistica, si rappresenta che in base alla circostanziata normativa (artt. 33, 34, 35, della legge 23.12.1978 n. 833) il trattamento sanitario obbligatorio viene proposto al Sindaco, mediante apposita motivazione, dal medico che ha in cura il soggetto. Tale proposta deve essere convalidata da parte di un medico dell'unità sanitaria locale, e soltanto successivamente (entro 48 ore dalla convalida) il Sindaco può disporre il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Per quel che concerne il mezzo da utilizzarsi al fine del trasferimento del malato nella struttura ospedaliera, appare evidente, anche per quanto sopra evidenziato, che il mezzo normalmente idoneo debba essere individuato nell'autoambulanza, in funzione della tutela del soggetto interessato sia della pubblica incolumità, stante la peculiarità della patologia.
Non si è esclusa l'eccezionale ipotesi di utilizzo di altro mezzo, in correlazione alla necessità dell'immediato intervento, ma tale ipotesi deve essere considerata quale ultima ratio di fronte alla comune regola dell'utilizzo di un mezzo appositamente attrezzato all'intervento sanitario.