Rifiuto da parte dipendente(responsabile servizio) riscossione propria quota retribuzione risultato prevista art. 10, CCNL del 31.3.1999.

Territorio e autonomie locali
30 Novembre 2002
Categoria 
15.04.03 Retribuzione di posizione e di risultato
Sintesi/Massima 

Rifiuto da parte dipendente riscossione propria quota retribuzione risultato (prevista art. 10, CCNL del 31.3.1999) liquidata responsabili servizi - Possibile comportamento da adottare – Ravvisabilità violazione dei doveri dipendente.

Testo 

Un Ufficio Territoriale ha chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine alla problematica sorta in un comune relativa alla liquidazione ai responsabili dei servizi della retribuzione di risultato prevista dall'art. 10 del CCNL del 31/3/1999. In particolare è stato evidenziato che un dipendente ha rifiutato di riscuotere la propria quota della predetta retribuzione di risultato e che la stessa risulta ancora giacente presso la Tesoreria Comunale. All'uopo è stato chiesto quale comportamento deve adottare quel comune e se nella vicenda sia ravvisabile una violazione dei doveri del dipendente.
Al riguardo si fa preliminarmente presente che il dipendente di una Pubblica Amministrazione per far valere i propri interessi protetti deve impugnare i provvedimenti ritenuti lesivi, posti in essere dall'Amministrazione, o in mancanza di essi, determinare nelle forme previste il silenzio-rifiuto, impugnabile in sede giurisdizionale, e così ottenere l'eliminazione dei predetti provvedimenti.
Ciò posto, si rileva che, nella fattispecie in esame, il dipendente ha rifiutato di riscuotere la propria quota attribuitagli a titolo di retribuzione di risultato, dovendosi pertanto ragionevolmente ritenere che lo stesso non ha provveduto ad impugnare l'atto con il quale l'Ente ha disposto la suddetta corresponsione. Orbene, la fattispecie non risulta disciplinata dalla normativa contrattuale di comparto né la vicenda può ricondursi nell'ambito della violazione dei doveri d'ufficio.
Pertanto, al fine di liberare l'Ente dal proprio debito, occorre fare riferimento alle norme del codice civile ed in particolare agli artt. 1206 e seguenti concernenti la mora del creditore.
Il creditore, infatti, a norma del citato art. 1206 c.c. è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati nell'art. 1208 c.c.. L'offerta deve essere reale (art. 1209 c.c.) quando l'obbligazione ha per oggetto denaro o titoli di credito. Eseguita l'offerta il debitore che non accetta si considera in mora e lo stesso pertanto è tenuto a risarcire i danni derivanti dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia della cosa dovuta. Tuttavia per l'estinzione del debito senza l'intervento del creditore non è sufficiente la sola messa in mora dello stesso essendo necessario avviare un ulteriore procedimento. Infatti, il debitore deve fare ai sensi dell'art. 1210 c.c. il deposito della "res debita". Il deposito non è efficace se non viene fatto secondo le prescrizioni dell'art. 1212 c.c. e si attua, per il denaro, presso la Cassa Depositi e Prestiti oppure presso un istituto di credito (art. 76 disposizioni di attuazione del c.c.).