Controversia materia lavoro (art. 417-bis c.p.c.) - Possibilità accoglimento richiesta (dipendente classificatosi terzo concorso interno per copertura posti ispettore polizia municipale cat. D) scorrimento graduatoria (per copertura posto istituito successivamente indizione detto concorso) stante espresso divieto cui art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000.
E' stata trasmessa copia della richiesta di tentativo di conciliazione avanzata da un vigile urbano, e, dovendo assistere l'Amministrazione ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c., ha chiesto il parere di questo Ministero in ordine agli eventuali possibili, consentiti margini di trattativa per l'Ente assistito.
Il citato dipendente aveva partecipato ad un concorso interno per la copertura di due posti di Categoria D (profilo professionale di ispettore di polizia municipale) classificandosi al terzo posto.
Avendo l'Amministrazione istituito un ulteriore posto di pari profilo professionale la cui copertura è riservata agli interni, l'interessato ha avanzato richiesta per lo scorrimento della graduatoria e per il conseguente proprio inquadramento nella nuova qualifica.
A seguito di tale mancato inquadramento da parte del Comune il vigile urbano ha avanzato ricorso al Collegio di conciliazione presso la D.P.L..
L'Amministrazione comunale con la propria nota di costituzione del Collegio di conciliazione in data 5.2.2002, facendo presente che il posto in questione era stato istituito con deliberazione della Giunta comunale n. 302 del 12.9.2001 (successivamente all'indizione del concorso per la copertura dei due posti), ha sostenuto l'impossibilità di accoglimento della richiesta del dipendente, stante l'espresso divieto di cui all'art. 91 del d. legs. n. 267/2000, il quale facendo salva la graduatoria concorsuale per un periodo di tre anni, ha comunque escluso dalla copertura i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
Al riguardo, condividendo la posizione dell'Amministrazione comunale, si ritiene opportuno ricordare che anche la normativa precedente al citato art. 91 comma 4 del d. legs. n. 267/2000 applicabile agli enti locali prevedeva il divieto di copertura dei posti di nuova istituzione attingendo dalle graduatorie di concorsi già banditi (in particolare l'art. 3, del d.P.R. n. 191/1979 stabiliva che 'si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti per i sei mesi successivi'.
Il Consiglio di Stato (Sez. V), con decisione 15 ottobre 1992, n. 1013 ha infatti ribadito che 'l'art. 3, d. P. R. 1° giugno 1979, n. 191 comporta che gli enti locali non solo debbono attingere alla graduatoria degli idonei per sostituire gli eventuali vincitori rinunciatari, dimissionari, ecc., ma anche per la copertura dei posti resisi vacanti dopo il bando del concorso, per decessi, dispense, dimissioni; peraltro va esclusa l'utilizzabilità delle graduatorie degli idonei ancora aperte per la copertura dei posti istituiti dopo l'indizione dei relativi concorsi e l'approvazione delle medesime graduatorie'
La citata posizione del Consiglio di Stato è confermativa di altra decisione del medesimo Consesso (23 gennaio 1991, n. 75).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene, pertanto, che non sussistano margini di trattativa per risolvere in sede conciliativa la vertenza sollevata dal dipendente in oggetto.