Accesso agli atti da parte di un consigliere comunale

Territorio e autonomie locali
19 Settembre 2024
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

La valutazione del rilascio ad un consigliere comunale della documentazione relativa alla domanda di esercizio del voto amministrativo presentata da un cittadino europeo residente nel comune dev'essere effettuata dalla commissione elettorale circondariale che detiene gli atti.

Testo 

(Parere n.21849 dell'8.7.2024) Si fa riferimento alla nota del ... con la quale il segretario generale del comune di … ha sottoposto all'esame di quest'Ufficio la richiesta di un consigliere comunale, ai sensi dell'art.43 del d.lgs. n.267/2000, di accesso alla documentazione relativa alla domanda di esercizio del diritto di voto per le elezioni amministrative presentata da un cittadino europeo residente nel comune. Il segretario ha ritenuto di non rilasciare la documentazione richiesta al fine di tutelare i dati personali ivi contenuti ed ha chiesto se sia corretto, alla luce della recente giurisprudenza in materia, procedere all'ostensione della documentazione attraverso l'oscuramento dei dati personali. Come noto, il diritto di accesso dei consiglieri comunali è riconosciuto espressamente dall'articolo 43, comma 2, del T.U.O.E.L. Dal contenuto del sopra citato articolo si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del comune di residenza (art.10 T.U.O.E.L.) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n.241/90. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 1° marzo 2023, n.2189, ha ribadito che sul consigliere comunale non grava alcun onere di motivare le proprie richieste di accesso, poiché tale diritto è strettamente funzionale all'esercizio delle sue funzioni e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e del meccanismo di rappresentanza esponenziale della collettività. L'Alto Consesso, nel sottolineare l'importanza di un "equilibrato bilanciamento" tra la posizione del consigliere, a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato, e la riservatezza dei terzi, i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione, ha ribadito che il rispetto di un equilibrato bilanciamento – principio più volte richiamato dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare con la pronuncia dell'11 marzo 2021, n.2089 – si può utilmente raggiungere attraverso l'ostensione di tutti gli atti richiesti, previa "mascheratura" dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l'individuazione degli stessi. Infatti, il diritto di accesso del consigliere non può esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall'ordinamento meritevoli di tutela. Occorre che vengano messi a disposizione dei consiglieri dati ed informazioni in forma tale da non compromettere, in ogni caso, la divulgazione dei nominativi dei soggetti interessati. Il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n.2089/2021, ha precisato che il diritto di accesso del consigliere comunale, seppur ampio "… non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall'ordinamento meritevoli di tutela, e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con questi ultimi". Ciò non solo perché ad esso si contrappongono diritti egualmente tutelati dall'ordinamento, ma anche per il limite funzionale intrinseco cui il diritto d'accesso, espresso dall'art.43, comma 2, d.lgs. n.267 del 2000, è sottoposto, con il richiamo alla utilità delle notizie e delle informazioni possedute dall'ente locale rispetto alla funzione di rappresentanza politica del consigliere comunale. Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n.4792 del 22.6.2021, ha evidenziato che l'esercizio del diritto di accesso, di cui all'articolo 43, comma 2, TUOEL, deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l'art.42 del medesimo TUOEL. Pertanto, il suddetto limite implica che il diritto di conoscenza del consigliere debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione "di indirizzo e di controllo politico-amministrativo", propria del consiglio comunale. Con sentenza n.3161/2021, ha altresì evidenziato che il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda solamente le competenze attribuite al consiglio comunale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, investe l'esercizio del munus in tutte le sue potenziali implicazioni, al fine di consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale. I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di riservatezza. Si richiama la particolare attenzione sulla pronuncia del TAR Lazio-sez.I, del 3 febbraio 2023, n.49, che ha ribadito il principio secondo il quale il consigliere comunale è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, per cui sarà quest'ultimo a mantenere inaccessibili eventuali dati sensibili, rispondendone personalmente della diffusione illecita. In merito alla questione prospettata, si ritiene che la valutazione del rilascio della documentazione debba essere effettuata dalla commissione elettorale circondariale che detiene gli atti e, comunque, qualora nei documenti di cui si richiede copia da parte del consigliere vi siano situazioni che godono di una certa copertura costituzionale come la riservatezza di terzi, l'ente dovrà procedere con il sistema della "mascheratura" dei dati.