Il T.A.R. Veneto con sentenza n.1273/2022 introduce il principio di non imposizione del numero minimo di consiglieri per costituire un gruppo misto. L'ente che intenda applicare il suddetto principio dovrà apportare le dovute modifiche statutarie e regolamentari.
(Parere n.31655 del 13/11/2023) Un segretario generale ha chiesto se, alla luce della sentenza del T.A.R. Veneto 8 agosto 2022 n.1273, il consigliere comunale fuoriuscito dall'originario gruppo di appartenenza possa confluire nel gruppo misto unipersonale e, conseguentemente, se possa essere convocato per partecipare alle commissioni consiliari permanenti. Tanto è stato chiesto in considerazione del fatto che lo statuto comunale all'articolo 30 prevede la formazione di nuovi gruppi solo se composti da due componenti, ad eccezione dei gruppi i cui consiglieri rappresentano liste che hanno ottenuto un solo seggio, mentre la sopracitata sentenza introduce il principio che non si può imporre un numero minimo dei consiglieri per costituire un gruppo misto. Al riguardo, si premette che il citato articolo 30, al comma 2, prevede, tra l'altro, che il consigliere che "non sia accettato da nessun gruppo entra a fare parte del gruppo misto se esistente". Anche il regolamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione n.35 del 24 luglio 1995, ossia in data antecedente all'adozione del TUEL n.267/2000 ed allo statuto comunale approvato nel 2005, all'art.8 disciplina la costituzione dei gruppi consiliari. In particolare, il comma 2 dispone che ciascun gruppo è costituito da almeno tre consiglieri, mentre un gruppo può essere costituito da un solo consigliere nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere. Il successivo comma 5 precisa che il consigliere che si distacca dal gruppo originario e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative che spettano ad un gruppo consiliare. Il predetto comma 5 prevede ancora che "qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto"; pertanto, anche il regolamento consente la formazione del gruppo misto solo in presenza di più consiglieri e tale gruppo deve intendersi costituito da almeno due componenti alla luce di quanto previsto dalla norma statutaria. In merito alla questione sottoposta occorre evidenziare che il TAR Veneto, con sentenza n.1273 dell'8 agosto 2022, citata dal segretario generale, afferma, come si è innanzi detto, un importante principio secondo cui "la disposizione del regolamento del consiglio, che impone un numero minimo di consiglieri … per costituire il gruppo misto … introduce un irragionevole sbarramento che preclude non la semplice costituzione di un gruppo unipersonale, espressivo di un qualche orientamento politico, ma l'iscrizione necessaria del consigliere fuoriuscito in un gruppo privo di autonoma connotazione politica (il c.d. gruppo misto) in quanto strumentale all'accesso alla dimensione superindividuale del mandato elettorale". Il giudice amministrativo, con la sopracitata pronuncia, ha precisato che "l'alterazione verificatasi nella rappresentanza proporzionale dei gruppi all'interno della commissione, legittima il Consiglio comunale a provvedere al ripristino dei rapporti numerici, specie se … il recesso della ricorrente dal gruppo di maggioranza ne ha comportato l'iscrizione nel gruppo misto (cui andrebbe comunque attribuito un commissario) e spostato in una certa percentuale gli equilibri tra le forze politiche". Ciò posto, occorre tenere presente che la materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è demandata proprio allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale e, pertanto, le problematiche ad essa connesse devono trovare adeguata soluzione nell'ambito delle suddette fonti normative. Come è stato più volte evidenziato da quest'Ufficio in pareri già resi, compete al consiglio comunale, nella sua autonomia, fornire un'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari di cui si è dotato e valutare l'opportunità di modificare il regolamento al fine di disciplinare in maniera più puntuale la materia in esame. Riguardo alla formazione delle commissioni consiliari, occorre garantire il rispetto del principio di proporzionalità ex art.38, comma 6, TUEL n.267/2000, richiamato anche dall'articolo 10, comma 2, del regolamento comunale. In proposito, si richiama altresì la sentenza del Consiglio di Stato-sez.V, n.4919 del 25 ottobre 2017, con cui si è puntualizzato che "... per esigenze di funzionalità delle articolazioni interne referenti, costituite appunto dalle commissioni del consiglio, l'inderogabile principio di proporzionalità ... può essere attuato non già solo con riguardo alla composizione dell'organo, ma alle modalità di voto. In particolare … la commissione può essere composta in modo tale da assicurare la presenza in essa di tutte le forze politiche presenti in consiglio, ma con la contestuale previsione di un sistema di voto in grado di rifletterne il diverso peso rappresentativo, e dunque di rispettare sotto questo diverso profilo il principio di proporzionalità di cui all'art.38, comma 6, t.u.e.l.". Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra citato, se l'ente intende applicare il principio che si desume dalla menzionata sentenza del TAR Veneto, dovrà apportare le dovute modifiche allo statuto comunale e prevedere nel regolamento sul funzionamento delle commissioni consiliari anche i poteri e l'organizzazione del gruppo misto unipersonale.