Deleghe ai consiglieri comunali

Territorio e autonomie locali
27 Giugno 2023
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

Conformemente all'art.2 legge n.191/2009, modificato dal d.l. n.2/2010, convertito in legge n.42/2010, nei comuni fino a 3000 abitanti è possibile al sindaco delegare le proprie funzioni a non più di due consiglieri in alternativa alla nomina degli assessori.

Testo 

(Parere n.17141 del 12/6/2023) Con riferimento alla nota n.... del 2023 con la quale una Prefettura ha trasmesso gli elementi forniti da un sindaco in merito alla questione in oggetto indicata, si rappresenta che, come noto, nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art.6 del decreto legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Occorre considerare che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto. Atteso che il consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando "… alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco … e dei singoli assessori" (art.42, comma 3, del T.U.O.E.L.), ne scaturisce l'esigenza di evitare una incongrua commistione nell'ambito dell'attività di controllo. In proposito, va osservato che il T.A.R. Toscana, con decisione n.1284/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare "… l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato …". Il Consiglio di Stato, con parere n.4883/11 reso in data 17 ottobre 2012, ha invece ritenuto fondato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l'atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava "… una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto di interesse". Con l'occasione, nel panorama ordinamentale, si segnala solo l'articolo 2, comma 186, lett.c) della legge 23.12.2009, n.191, modificato dal d.l. 25.1.2010, n.2, convertito in legge 26.03.2010, n.42, il quale prevede che nei comuni fino a 3000 abitanti è possibile la delega da parte del sindaco di proprie funzioni a non più di due consiglieri in alternativa alla nomina degli assessori. La predetta norma, che era stata adottata al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, è ancora vigente ed ha costituito la base giuridica per l'affidamento delle funzioni di vice sindaco ai consiglieri dei comuni inferiori a mille abitanti, in vigenza dell'articolo 16, comma 17, lett.a) del d.l. n.138/2011 che aveva soppresso le giunte per tali tipologie di enti. Il sindaco, nel conferire gli incarichi in questione, deve tenere conto delle coordinate interpretative delineate dalla giurisprudenza sopra citata.