CGA SEZ GIURISDIZIONALE sentenza 14 marzo 2011 n 201

Territorio e autonomie locali
14 Marzo 2011
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.01 Appalto di lavori
Principi enucleati dalla pronuncia 

Nel caso di sentenza di condanna nei confronti di un ex legale rappresentante e o di un ex direttore tecnico dell’impresa, la mera dichiarazione in via ipotetica ed eventuale prodotta non comporta quella dissociazione esistente, univoca e completa richiesta dalla giurisprudenza e quindi non vale a sopperire alle carenze sostanziali della originaria autocertificazione. Nelle gare di appalto la regolarizzazione documentale può essere consentita quando i vizi siano puramente formali o chiaramente imputabili a errore solo materiale, e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti che non sono richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest'ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l'integrazione postuma che si tradurrebbero in una violazione dei termini massimi di presentazione dell'offerta e, in definitiva, in una violazione della "par condicio".
Le sanatorie documentali sono possibili, con facoltà di integrare successivamente la documentazione prodotta con la domanda di partecipazione alla gara o, comunque, con l'offerta, con un duplice limite: a) la regolarizzazione deve riferirsi a carenze puramente formali od imputabili ad errori solo materiali; b) la regolarizzazione non può mai riguardare produzioni documentali violative di prescrizioni del bando presidiate dalla comminatoria di esclusione.