Le delibere relative alla politica di commercio estero e di internazionalizzazione di piccole e medie imprese locali sono assunte illegittimamente, in carenza cioè di ogni attribuzione in proposito assegnata dalla legge ai comuni.L’assenza di un espresso divieto di occuparsi di certe materie, sarebbe sufficiente a far ritenere lecita, in astratto, qualsiasi deliberazione adottata dai comuni. La Corte dei conti ha costantemente evidenziato come, di per sé, non costituisca illecito l’effettuazione di viaggi all’estero da parte comunale (esempio tipico, i casi di gemellaggio con altre città): sempre che, però, tali iniziative si mantengano entro certi limiti, funzionali (coerenza con gli obiettivi da perseguire) e quantitativi. Quando tale ambito è stato superato, il giudizio negativo dei Giudici è stato inevitabile e costante. Ciò che si rimprovera non è tanto l’effettuazione di qualche attività all’estero - che in certi limiti, anzi, sarebbe stato anche possibile inquadrare nell’ambito delle funzioni proprie dell’ente locale - ma l’organizzazione (e relativo svolgimento) di una vera e propria attività ordinaria e continuativa di “politica estera”, con trasferte e missioni a cadenza pressoché regolare.