Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità per elezioni amministrative hanno carattere eccezionale - Per aziende unità sanitarie locali l'ineleggibilità solo per sindaco e consigliere comunale (art. 60, c. 1, n.8, D.L.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.), l'applicabilità solo per le tre figure di vertice azienda sanitaria locale o ospedaliera (direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario) - Inapplicabilità anche ai direttori sanitari dei singoli presidi ospedalieri pubblici.
Per direttori case di cura private convenzionate l'ineleggibilità a sindaco e consigliere comunale dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati (art. 60, c. 1, n. 9, D.L.vo n. 267/2000). Dichiarazione di Illegittimità costituzionale.
CORTE COSTITUZIONALE sentenza 6 febbraio 2009 n 27
Territorio e autonomie locali
Principi enucleati dalla pronuncia