Comunicato del 9 febbraio 2021

Finanza locale
9 Febbraio 2021
Riferimento Ufficio 
Ufficio I
Argomento 
Trasferimenti agli enti locali

Si informa che il decreto del Ministero dell'interno dell'11 novembre 2020, recante "Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile", previsto dall'art. 47 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.289 del 20 novembre 2020.

Le quote saranno attribuite, per un importo complessivo di 497.220.000 euro, ai comuni in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020.

Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.

I contributi saranno erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Una prima quota integrativa, pari al 50 per cento, verrà assegnata entro il 15 settembre 2021, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP"; mentre una seconda quota integrativa, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l'assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2021.