Comunicato del 27 giugno 2024

Finanza locale
27 Giugno 2024
Riferimento Ufficio 
Direzione Centrale per la Finanza Locale
Argomento 
Organizzazione delle consultazioni elettorali
Trasferimenti agli enti locali

Risorse correlate

Si comunica che, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n.136, è stato adottato il decreto del Ministero dell'interno del 27 giugno 2024, di determinazione dei distinti parametri, per sezione elettorale e per elettore, relativi alla ripartizione del fondo da destinare al rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione delle consultazioni europee dell’8 e 9 giugno 2024 abbinate alle consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte e per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché dei consigli circoscrizionali.

Il riparto è stato effettuato dopo aver detratto le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, i cui importi, fissati per legge, sono stati oggetto di separata determinazione.

Si precisa che tali parametri, applicati a ciascun Comune, unitamente al trattamento economico dei componenti dei seggi, definiscono l’importo massimo rimborsabile per ciascun Ente.

Il citato decreto del 27 giugno 2024, corredato del prospetto di riparto, è consultabile sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, nella sezione «I DECRETI».

Si informa, infine, che sono in corso di predisposizione gli atti per procedere al pagamento in acconto, nella misura del 90 per cento, dell’importo spettante a ciascun Ente.

Da ultimo si coglie l’occasione per precisare che dal combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 4, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n.38, per il turno di ballottaggio delle amministrative dei giorni 23 e 24 giugno 2024, la maggiorazione del 15 per cento degli onorari fissi forfettari di cui all’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali è a carico dello Stato.

Con successivo provvedimento, in corso di definizione, la scrivente Direzione Centrale procederà all’assegnazione e successiva erogazione delle somme spettanti ai comuni interessati dai turni di ballottaggio.

Risorse correlate