Comunicato del 1° aprile 2015

Finanza locale
1 Aprile 2015
Riferimento Ufficio 
Direzione Centrale per la Finanza Locale
Argomento 
Trasferimenti agli enti locali

Si comunica che il decreto legge del 24 gennaio 2015, n. 4, è stato convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.
Come è noto il suddetto provvedimento interviene sui criteri di esenzione dal versamento dell’imu sui terreni montani e parzialmente montani prevedendo una nuova disciplina rispetto a quella introdotta con il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 adottato ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 4, del decreto legge n. 16 del 2012.

Al riguardo si segnala che sulla base delle variazioni compensative quantificate dal decreto ministeriale del 28 novembre 2014, nel mese di dicembre del citato anno si era provveduto a ridurre le risorse erariali attribuite ai comuni a titolo di fondo di solidarietà comunale e a titolo di contributo di cui al comma 731, dell’articolo 1, della legge n. 147 del 2013.

La quota di riduzione incampiente rispetto alle risorse attribuite è stata comunicata all’agenzia delle entrate per il recupero con le modalità previste dall’articolo 1, comma 129, della legge n. 228 del 2012 (la suddetta quota è consultabile nella voce “somme da recuperare con le modalità di cui ai commi 128 e 129, dell’articolo 1, della legge n. 228 del 2012-riduzione maggiori introiti imu terreni agricoli (art 4, c 5 bis dl 16 del 2012).
Il comma 8, dell’articolo 1, del citato decreto legge n. 4 del 2015, stabilisce che per l’anno 2014, le variazioni compensative di risorse derivanti dall’attuazione del nuovo sistema di esenzione sono confermate per ciascun comune nella misura di cui all’allegato b. i rimborsi ai comuni sono quantificati nell’allegato c.

Premesso quanto sopra si fa presente che si è provveduto alla modifica delle spettanze relative all’anno 2014 , in particolare si è provveduto alla rideterminazione ovvero all’azzeramento delle riduzioni di risorse applicate sulla base del citato decreto ministeriale del 28 novembre 2014, tenuto conto delle variazioni compensative di cui all’allegato b del citato decreto.
Per la quota trattenuta dall’agenzia dell’entrate nella voce "somme da recuperare con le modalità di cui ai commi 128 e 129, dell’articolo 1, della legge n. 228 del 2012” è stata inserita la voce “regolazione contabile restituzione somme trattenute agenzia delle entrate imu terreni agricoli".

É possibile visualizzare le variazioni effettuate e la quantificazione dei rimborsi che verranno disposti appena saranno state assegnate le risorse di bilancio accedendo alla banca dati relativa.