Comunicato del 18 ottobre 2017

Finanza locale
18 Ottobre 2017
Riferimento Ufficio 
Direzione Centrale per la Finanza Locale
Argomento 
Affari economici, finanziari e contabili in materia di enti locali

Com’è noto, l’art. 16, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dispone che, per gli anni 2017 e 2018 il concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle città metropolitane previsto dall’art. 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è determinato per ciascun ente nell’importo indicato nella tabella 2 allegata al medesimo decreto.

In proposito si rammenta che, ai sensi del comma 4 del citato art. 47, i versamenti, per gli importi indicati nella citata tabella, dovevano essere effettuati entro il termine del 10 ottobre, al consueto capitolo di entrata del bilancio dello Stato: Capitolo di capo X n. 3465 articolo 3 “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province”, utilizzando gli IBAN relativi alla sezione di tesoreria della provincia di riferimento reperibili al seguente link della RGS http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/B... ovvero, in alternativa, il codice IBAN riferito alla sezione di tesoreria di Roma succursale di seguito indicato: IT 83O 01000 03245 348 0 10 3465 03.

Ciò premesso, si comunica che, in caso di mancato versamento, si procederà, ai sensi del comma 4 prefato,  ad interessare l'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, affinché provveda al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.