Certificazione da parte dei soli comuni, per l’anno 2017, per la concessione del contributo di cui all’articolo 4, del decreto legge 24 giugno 2016, n.113.
A fronte di sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il 25 giugno 2016, l’articolo 4 del decreto legge n.113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n.160, ha dato la facoltà ai soli comuni di richiedere, per gli anni dal 2016 al 2019, un contributo a sostegno delle relative spese non ancora sostenute.
Per l’anno 2016, in ottemperanza al dettato normativo richiamato, questa Direzione Centrale, come illustrato nel comunicato del 30 giugno 2016 e nel comunicato del 22 agosto 2016, a cui si rimanda integralmente, ha predisposto la certificazione per l’ottenimento del contributo in esame relativo alle sole sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, divenute esecutive entro e non oltre il 5 settembre 2015.
Ciò premesso, si comunica che con decreto del Ministero dell’Interno del 14 febbraio 2017, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata approvata la certificazione per l’ottenimento, per l’anno 2017, da parte dei soli comuni di un contributo erariale per:
- le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 6 settembre 2016 (giorno successivo alla scadenza del primo certificato) al 31 marzo 2017 (data ultima di presentazione della richiesta per l’anno 2017), conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016. Tale richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle spese in esame è superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell’anno 2016, dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dai rendiconti approvati degli anni 2013, 2014 e 2015);
- la quota di contributo erariale non assegnata nell’anno 2016 a seguito del riparto proporzionale del medesimo trasferimento per insufficienza dei fondi assegnati nello stesso anno, corrispondente alla differenza tral’80 per cento delle spesa certificata e il contributo erogato a tale titolo. Per tale richiesta il comune dovrà correggere il dato, che nel modello viene riportato nell’importo che il comune ha indicato nel certificato trasmesso nell’anno 2016, solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si è ridotta a seguito dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’Interno.
Pertanto, i comuni sono legittimati a trasmettere telematicamente il modello, a firma digitale del responsabile finanziario e del segretario comunale, solo qualora hanno telematicamente trasmesso analogo certificato nell’anno 2016 nel quale la spesa riportata si è ridotta in conseguenza dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’Interno, e/o hanno spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 6 settembre 2016 al 31 marzo 2017, derivati a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016.
La trasmissione della certificazione non è obbligatoria per i comuni non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa.
Come segnalato nel citato decreto del Ministero dell’Interno del 14 febbraio 2017 la richiesta da parte dei comuni deve essere formulata al Ministero dell’interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il " Sistema Certificazioni Enti Locali" della Finanza Locale, a decorrere dal 1° marzo 2017 e fino alle ore 24:00 del 31 marzo 2017, a pena di decadenza.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate al seguente indirizzo email:
o contattando:
- dr. Michele Contaldo
06 46548100
michele.contaldo@interno.it