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Come è noto, i comuni possono richiedere, per gli anni dal 2016 al 2019, un contributo a sostegno delle relative spese non ancora sostenute, a fronte di sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016, sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legge del 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, modificato dal decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 e dal decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12.
Al riguardo, si comunica che con decreto del Ministero dell’Interno del 12 novembre 2019 è stata approvata la certificazione:
- per la richiesta per l’anno 2019, di un contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 1° aprile 2018 (giorno successivo alla scadenza dell’ultimo certificato trasmesso) al 20 dicembre 2019 (data ultima di presentazione della richiesta per l’anno 2019), conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016. Tale richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle spese in esame è superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell’anno 2018, dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati).
- per confermare o correggere il dato comunicato nella certificazione trasmessa negli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di poter partecipare, nei limiti del fondo normativamente stanziato nell’anno 2019, al riparto del contributo erariale, per la quota non assegnata negli anni pregressi, per insufficienza dei fondi stanziati nei medesi anni.
In particolare, il comune dovrà, correggere in diminuzione il dato già comunicato nelle richiamate certificazioni prodotte negli anni 2016, 2017 e 2018 solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si è ridotta a seguito dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’Interno.
Diversamente, qualora non vi siano state le richiamate variazioni di bilancio, dovrà procedere alla conferma del dato precedentemente certificato che viene già riportato nel modello.
Pertanto, i comuni sono legittimati a trasmettere – telematicamente- il modello, a firma digitale del responsabile finanziario e del segretario comunale,
- se abbiano già trasmesso analogo certificato negli anni 2016, 2017 e 2018, se la spesa ivi riportata si è ridotta in conseguenza dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’Interno,
- se hanno spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 1° aprile 2018 al 20 dicembre 2019, derivanti da calamità naturali o cedimenti strutturali, o da accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016.
La trasmissione della certificazione non è obbligatoria per i comuni non interessati e, pertanto, se negativa, non deve essere trasmessa.
La richiesta da parte dei comuni deve essere formulata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati entro le ore 24:00 del 20 dicembre 2019, a pena di decadenza.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo mail certificazioni.ufficiosecondo@interno.it, riportando il numero telefonico dell’ente.