Comunicato 11 febbraio 2021

Finanza locale
11 Febbraio 2021
Riferimento Ufficio 
Ufficio II
Argomento 
Trasferimenti agli enti locali

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e dalle successive modificazioni introdotte dall'articolo 45 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è stato adottato il decreto del Ministero dell'interno 7 dicembre 2020, consultabile alla seguente pagina, con cui sono stati individuati gli enti locali beneficiari dell'ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020 riportata nell'allegato 2 del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, datato 31 agosto 2020, diffuso sul sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale nella sezione "I DECRETI" e con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale - n.220 del 4 settembre 2020.

Il citato decreto del 7 dicembre 2020, all'articolo 1, comma 3, dispone che gli enti locali, le cui richieste sono individuate dalla posizione n.4738 alla posizione n.9350 dell'allegato A, che costituisce parte integrante del medesimo decreto, beneficiano, nel limite di 300 milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l'anno 2021.

Al riguardo, si comunica che con decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021, il contributo di che trattasi è stato erogato favore degli enti locali titolari delle richieste individuate dalla posizione n.4738 alla posizione n.9350 come innanzi precisato.

Riguardo gli enti locali appartenenti alle Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, si segnala che il pagamento in esame è stato effettuato direttamente alle citate regioni e province.

Il successivo articolo 3, comma 2, del richiamato decreto del 7 dicembre 2020, ha previsto, inoltre, che gli enti locali assegnatari delle predette risorse finanziarie, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo.

Ciò premesso, si comunica che gli enti locali che hanno beneficiato del pagamento disposto in data 10 febbraio 2021 sono tenuti ad affidare la progettazione entro il 10 maggio 2021.

In caso di inosservanza del termine del 10 maggio 2021, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228.

Il controllo sull'affidamento della progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data di perfezionamento del CIG sul sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è effettuato tramite il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, dove gli interventi sono classificati come "Sviluppo capacità progettuale".

Per evitare un'eventuale azione di recupero da parte di questo Ufficio, è necessario che entro il 10 maggio 2021, risulti richiesto (sul sistema SIMOG dell'ANAC) e associato al CUP almeno un relativo CIG di spese di progettazione. Ogni CIG (ad esempio anche relativo alla sola spesa di pubblicazione gara, ad una indagine geologica, etc.) deve essere correttamente perfezionato in BDAP. Il controllo sarà effettuato verificando in BDAP la presenza di almeno un CIG di data anteriore alla scadenza dei 3 mesi e successivamente sommando tutti i CIG.

Si sottolinea che l'articolo 3, punto 5, del ripetuto decreto ministeriale del 7 dicembre 2020, ribadisce l'esclusione tassativa di utilizzo dello SMART CIG.

Si precisa che ai fini del controllo dell'affidamento della progettazione non è richiesta l'aggiudicazione definitiva ma che si sia proceduto al perfezionamento del CIG sul sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.