FAQ. Piani integrati (PNRR)

Finanza locale
22 Dicembre 2021
Ufficio emittente 
Direzione Centrale per la Finanza Locale
Argomento: 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Trasferimenti agli enti locali
Tags: 
M5C2 (PNRR)
M5C2 - Investimento 2.2 (PNRR)

Risposte e chiarimenti alle domande più frequenti relative all’assegnazione di risorse alle città metropolitane finalizzate a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

PNRR - M5C2 - Investimento 2.2 (articolo 21, decreto-legge 6 novembre 2021, n.152)

FAQ - Domande frequenti: 

1. Cosa si intende per progetto oggetto di finanziamento, il cui costo totale non può essere inferiore a 50 milioni di euro?

Il progetto oggetto di finanziamento, il cui costo totale non può essere inferiore a 50 milioni di euro, deve rientrare, in alternativa, in una delle seguenti casistiche:

a) insieme di interventi, definiti da più CUP e anche con soggetti attuatori diversi (es. comune e città metropolitana), su una specifica area urbana;

b) insieme di interventi, definiti da più CUP, che risultino funzionalmente e strategicamente unitari anche se non territorialmente contigui e/o progetti "a rete", sulla base di strategie tematiche di scala metropolitana, che riescono ad aggregare comuni piccoli e medi, soggetti attuatori di singoli interventi di dimensioni contenute ma di elevato impatto complessivo;

c) intervento singolo con unico CUP.

Con particolare riferimento alle lettere a) e b), la proposta progettuale deve essere accompagnata da apposita relazione volta ad illustrare la strategia complessiva del Piano.

2. Tutti i fondi relativi ai Piani Urbani Integrati assegnati transiteranno sul bilancio della Città Metropolitana anche se non è Soggetto attuatore diretto dell’intervento?

Le risorse transitano nei bilanci dei soggetti attuatori che sono tenuti, tra l’altro, ad adottare un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la completa tracciabilità delle risorse del PNRR, come previsto dal decreto-legge n.77/2021, all’articolo 9, comma 4, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108.

I soggetti attuatori e la città metropolitana in qualità di ente capofila del progetto sono altresì tenuti a tutti gli obblighi stabiliti dall’atto di adesione ed obbligo previsto dal comma 10 dell’articolo 21 del decreto-legge n.152/2021.

Si segnala infine che il soggetto attuatore che assicura la codifica e la tracciabilità dei pagamenti può essere esclusivamente un ente locale. Resta ferma la possibilità di affidare la realizzazione dell’opera e/o la mera esecuzione a società partecipate, aziende pubbliche ecc., sempre nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente per i contratti pubblici.

3. Per quanto riguarda le aree e strutture oggetto di intervento, il finanziamento può essere impiegato ai fini dell'acquisizione da parte del pubblico di tali immobili e in che misura massima?

L’acquisto di terreni, laddove previsto nel quadro economico, è ammissibile nel limite massimo del 10% del progetto complessivo e alle seguenti condizioni (cfr. DPR 5 febbraio 2018, n.22, articolo 17):

a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;

b) la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

L'acquisto di edifici già costruiti, laddove previsto nel quadro economico, è ammissibile nel limite massimo del 10%, alle seguenti condizioni:

a) la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;

b) che le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse;

c) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;

d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità del piano oggetto del contributo.

In analogia, laddove previsto espressamente nel quadro economico, è ammissibile anche il costo per espropri.

Si precisa che il limite massimo del 10% si riferisce all’ammontare complessivo dei costi di acquisto terreni, edifici e costi di esproprio.

4. Per i fondi relativi ai Piani Integrati è possibile utilizzare parte dei fondi assegnati per l’assunzione di personale a tempo determinato? È necessario attenersi ad una percentuale massima di assunzioni rispetto al totale del progetto ammesso a finanziamento? Ancora, è possibile prevedere una percentuale di spese per assunzioni da effettuare prima della verifica di ammissibilità da parte del Ministero? Infine, per quali finalità può essere assunto il personale a tempo determinato?

Per l’investimento 2.2 della M5C2 “Piani urbani integrati”, è possibile assumere nuovo personale a tempo determinato, in applicazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.80/2021, solo se tale spesa è inserita nel quadro-economico.

A tal riguardo, è in fase di elaborazione una specifica circolare RGS che ne chiarirà modalità e termini di applicazione. Si anticipa che le sole spese ammissibili sono quelle riferibili ad attività di supporto operativo al progetto ed essenziali per la sua attuazione; i relativi costi possono essere rendicontati a carico del PNRR “nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico” dei progetti.

Non sono mai ammissibili al PNRR i costi riferiti alle spese di “assistenza tecnica” ossia, per esempio, alla rendicontazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e comunicazione del progetto.

5. Oltre alle possibilità di reclutamento di risorse umane, quali altri strumenti di supporto sono disponibili per i soggetti attuatori?

In base a quanto previsto dall’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, è prevista l’attivazione di una serie di azioni di rafforzamento amministrativo, di cui beneficeranno anche i soggetti attuatori, tra cui in particolar modo gli enti locali. Sul punto saranno fornite specifiche informazioni.

Si precisa che nell’ambito dei progetti finanziati con risorse PNRR, non sono spese ammissibili quelle riconducibili ad attività “assistenza tecnica” ossia quelle di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, tra cui analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione e spese di tipo informatico, connesse all’espletamento delle attività descritte.

6. Quali sono le modalità di calcolo dell'indice IVSM ai fini della verifica di ammissibilità dei progetti oggetti di finanziamento?

Si segnala, preliminarmente, che l’obiettivo della linea di finanziamento Piani urbani integrati è intervenire in aree urbane (comuni dell’area urbana) o sub-urbane (comune capoluogo) in particolare situazione di degrado sociale. La norma (comma 7, lett. a), articolo 21 del decreto-legge n.152/2021) richiede di “intervenire su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o superiore alla mediana dell’area territoriale”.

L’indice IVSM calcolato dall’ISTAT deve essere utilizzato, quindi, come base di riferimento per individuare le richiamate aree di intervento.

Ciò premesso, ferma restando la legittimità di interventi su aree comunali o sub-comunali con valore IVSM superiore a 99, nel caso di interventi su:

• comune capoluogo: la mediana di riferimento è quella dei valori delle diverse aree sub-comunali. I valori IVSM delle aree sub-comunali dei comuni capoluogo di città metropolitana sono stati forniti da ISTAT al Ministero dell’interno esclusivamente per le finalità della linea di finanziamento Piani Urbani Integrati. Il Ministero dell’interno trasmetterà a ciascuna città metropolitana i dati delle rispettive aree sub-comunali, completi della mediana di riferimento (“mediana dell’area territoriale”, determinata con riferimento agli indici IVSM di ciascuna area sub-comunale). I dati dovranno essere utilizzati dalle città metropolitane esclusivamente per le finalità della linea di finanziamento in parola ed ogni altro uso dovrà acquisire il preventivo assenso di ISTAT.

• più comuni dell’area metropolitana: la mediana di riferimento è quella dei comuni appartenenti all’intero territorio metropolitano. I dati di riferimento sono disponibili al seguente link: https://www.istat.it/it/mappa-rischi/indicatori.

Nel caso di interventi su più comuni la condizione di cui al comma 7, lett. a), può essere altresì soddisfatta come mediana dei comuni coinvolti dall’intervento.

Gli interventi possono essere realizzati in aree “non vulnerabili” quando funzionali al raggiungimento di un risultato per altre aree che sono individuate come vulnerabili.

7. Oltre agli interventi materiali su aree ed edifici, possono essere inclusi nel progetto integrato anche interventi immateriali di promozione di attività sociali, culturali ed economiche e/o di attività di innesco e accompagnamento quali processi partecipativi, di comunicazione?

Si, sono interventi ammissibili se previsti nel quadro economico complessivo e se strettamente necessari a garantire l’obiettivo progettuale oggetto di finanziamento.

I costi in parola sono riconoscibili nel limite massimo del 10% del progetto complessivo e, nel caso di contributi a sostegno dell’avvio di attività economiche e/o enti del terzo settore per servizi di interesse pubblico, alle seguenti condizioni:

a) impegno a garantire la continuità del servizio/attività economica nei 10 anni successivi all’apertura del servizio/attività;

b) piano di sostenibilità economico-finanziario del servizio/attività economica nei 10 anni successivi all’apertura del servizio/attività;

c) rendicontazione dei costi sostenuti a valere sul contributo erogato.

8. La dotazione finanziaria per la Città Metropolitana (suddivisa per annualità) deve essere compatibile col cronoprogramma di spesa degli interventi? Tale ripartizione può considerarsi flessibile?

I cronoprogrammi di spesa dovrebbero, in generale, essere coerenti con la previsione economica indicata nella Tabella 1 allegata al decreto-legge n.152/2021. Si segnala, tuttavia, la possibilità di rendere “flessibile” la richiamata previsione economica posticipando il relativo utilizzo (ad esempio per l’anno 2021) o anticipandolo attraverso la previsione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n.152/2021.

Si richiama, in ogni caso, l’attenzione sul termine di conclusione lavori (marzo 2026) previsto dal comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge n.152/2021.

9. Quali sono i passaggi da seguire per garantire la partecipazione dei Privati (entro il limite massimo del 25% del finanziamento) al Fondo BEI?

I progetti finanziabili a valere sul supporto previsto ai commi 1 e 2 dell’articolo 21 del decreto-legge n.152/2021, individuati dall’Ente secondo i commi 5 e seguenti del medesimo articolo, possono includere la partecipazione dei privati, fino al limite individuato al comma 8, lettera a), dell’articolo in questione, pari al 25% del costo totale dell’intervento.

La previsione della partecipazione dei privati in tali progetti finanziabili (nei limiti appena ricordati) dovrà risultare nella documentazione relativa alla presentazione delle proposte progettuali di cui al comma 9 dell’articolo 21 del DL 152/2021.

In caso di assegnazione a un progetto di tali risorse, queste ultime saranno attribuite secondo quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 21, salvo l’importo oggetto di copertura tramite partecipazioni dei privati; di ciò si darà atto nell’ “atto di adesione ed obbligo”.

Si rimette alla valutazione dell’Ente la più opportuna forma di individuazione o selezione del privato che parteciperà al progetto, secondo la disciplina normativa applicabile (incluso il D.Lgs. n.50/2016 in quanto applicabile) e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.

La formula di partecipazione del privato al progetto finanziabile potrà includere forme di partenariato pubblico-privato e prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario.

Il privato partecipante potrà ricorrere al supporto finanziario messo a disposizione tramite il «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 del decreto-legge n.152/2021, gestito dalla Banca europea per gli investimenti (“BEI”), secondo quanto previsto all’articolo 21, commi 4 e 8, lettera a), del decreto-legge n.152/2021.

A questo proposito, una volta concluso il processo di costituzione del Fondo, espletata la selezione dei detti intermediari da parte della BEI, e perfezionati i relativi accordi operativi tra gli intermediari e la BEI in qualità di gestore del Fondo, il Ministero dell'interno – Direzione centrale per la finanza locale – procederà ad emanare un avviso al pubblico contenente le modalità e le condizioni di richiesta e accesso, da parte dei privati, ai prestiti e agli altri strumenti finanziari messi a disposizione a valere sulla provvista del Fondo.

10. È possibile presentare nuove urbanizzazioni/edificazioni (anche già approvate e finanziate) a carattere metropolitano con finalità di sport, spettacolo, aggregazione socio-culturale su proprietà pubbliche in aree a ciò destinate dagli strumenti urbanistici vigenti e in ambito direttamente interessato da intervento di mobilità sostenibile, eventualmente prevedendo nel progetto integrato interventi "compensativi" quali rinaturalizzazione di aree dismesse e l’ aumento delle superfici da riqualificare a verde?

È ammissibile solo in casi eccezionali, con specifica motivazione e autorizzazione del Ministero dell’interno. In questo caso poi gli interventi "compensativi", quali la rinaturalizzazione di aree dismesse e l’aumento delle superfici da riqualificare a verde, dovranno essere previsti in misura almeno doppia rispetto alle nuove urbanizzazioni/edificazioni.

11) Le Città Metropolitane sono tenute a rispettare specifici requisiti per la predisposizione degli avvisi pubblici per la selezione dei progetti nell’ambito della Missione 5 Componente 2 Intervento 2.2 - “Piani Urbani Integrati” del PNRR?

Le Città Metropolitane, in qualità di soggetti deputati anche al coordinamento e al monitoraggio delle opere oggetto di finanziamento, sono tenute al rispetto delle disposizioni previste dalle “Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” elaborate dal MEF per le Amministrazioni titolari degli interventi (circolare 14 ottobre 2021, n. 14).

Pertanto, ai fini della corretta redazione degli avvisi pubblici per la selezione dei progetti, le Città Metropolitane sono tenute al rispetto dei principi e obblighi comunitari individuati nella Parte 1 delle Istruzioni Tecniche recante “Elementi per la predisposizione di un avviso pubblico in ambito PNRR”.

12) Qual è il termine ultimo per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo?

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 17 marzo 2022.

L’articolo 21, comma 5, del decreto-legge n. 152/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 233/2021, infatti, stabilisce che le Città Metropolitane “provvedono ad individuare […] i progetti finanziabili all’interno della propria area urbana entro centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, ciò in luogo del previgente termine di centoventi giorni.

Si segnala che i medesimi termini indicati dal successivo comma 9, ancorché non modificati dal Legislatore, devono intendersi analogamente prorogati.

13. Il progetto di fattibilità tecnico-economica deve essere trasmesso in sede di presentazione dell’istanza?

La documentazione richiesta ai fini della corretta presentazione delle istanze è indicata all’articolo, 3 comma 2, del Decreto Interministeriale del 6 dicembre 2021.

In particolare, ciascuna proposta progettuale deve essere corredata di:

  1. una relazione dettagliata delle finalità dell’intervento e dei benefici attesi, completa di precipua specificazione delle iniziative volte al risparmio energetico, nonché del target obiettivo relativo ai mq dell’area urbana oggetto di intervento, firmata digitalmente dal legale rappresentante della Città Metropolitana;
  2. un’autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun soggetto attuatore relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR (allegato 2);
  3. gli atti amministrativi attestanti le modalità e le procedure attraverso le quali sono stati selezionati i progetti presentati”.
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