FAQ. Elezioni europee 2024

Elezioni
4 Giugno 2024
Ufficio emittente 
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali
Argomento: 
Organizzazione delle consultazioni elettorali
Elezioni europee
Tags: 
Europee 8/9 giugno 2024

Risposte e chiarimenti alle domande più frequenti degli elettori.

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FAQ - Domande frequenti: 

1) Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto?

La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza.
È opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti e in quelli della votazione.
L’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto.

2) È possibile votare in una sezione elettorale del proprio comune di residenza o di altro comune diversa da quella nella quale si è iscritti come elettori?

Il diritto di voto deve essere esercitato, di norma, nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori.
Tuttavia, in considerazione delle funzioni che sono chiamati a svolgere, è previsto che i componenti del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati - previa esibizione della tessera elettorale - votino nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione della stessa circoscrizione elettorale.
Per i candidati è prevista - previa esibizione della tessera elettorale - la possibilità di votare in una qualunque sezione di un comune compreso nell’ambito della circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la propria candidatura.
Gli ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico - previa esibizione della tessera elettorale - possono votare nella sezione elettorale ove esercitano il loro ufficio anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale.
Infine, limitatamente alle europee del 2024, è stata introdotta una disciplina sperimentale per il voto da parte degli studenti fuori sede. Nel dettaglio, possono votare fuori sede - previa presentazione di apposita domanda al comune di residenza entro il termine di legge, scaduto il 5 maggio scorso - gli elettori che per motivi di studio si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune d’iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni. Per poter votare, gli studenti fuori sede devono esibire, oltre alla tessera elettorale, l’attestazione di ammissione rilasciata dal comune in cui votano. Sono previste due modalità di esercizio del voto fuori sede:

  • se il comune di temporaneo domicilio è ubicato nella medesima circoscrizione elettorale del comune di residenza, gli studenti fuori sede votano nelle sezioni ordinarie del comune di temporaneo domicilio;
  • se il comune di temporaneo domicilio è ubicato in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza, gli studenti fuori sede votano presso le sezioni speciali istituite nel comune capoluogo della regione alla quale appartiene il comune di temporaneo domicilio. In tale ipotesi, il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale di appartenenza, e cioè per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale in cui è ubicato il comune di residenza.
    (art.48 D.P.R. n.361/1957; art.1-ter decreto-legge n.7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n.38/2024)

3) Quali misure sono previste per agevolare l’esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti?

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.
Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale.
Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

4) Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?

L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero. A tal fine deve presentare al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero.
La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, e cioè non oltre il 6 giugno 2024.

5) Quali elettori diversamente abili hanno diritto a essere accompagnati da un altro elettore nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?

Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare autonomamente.
Sono ammessi all’espressione del voto con l’assistenza di un altro elettore coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell’apposito codice (AVD).
Sono ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente.
Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale - nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.
L'ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore.
Le disabilità di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la relativa condizione patologica comporti anche una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

6) Sono previste particolari modalità per consentire l’espressione del voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione?

Sì.
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità), e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio.
La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, e cioè entro il 20 maggio 2024.

7) I detenuti hanno diritto di voto?

Il diritto di prendere parte alla votazione è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione temporanea o definitiva dai pubblici uffici).
Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, e cioè non oltre il 6 giugno 2024, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.
La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato, deve recare in calce l’attestazione del direttore dell’istituto comprovante la detenzione dell’elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.

8) Qual è la procedura di voto per gli italiani residenti all’estero?

Gli italiani residenti all’estero in Paesi dell’Unione europea possono:

  1. votare per candidati compresi nelle liste presentate dai partiti e movimenti politici nel Paese di residenza UE per i membri del Parlamento europeo spettanti a quel Paese, presentando un’apposita domanda secondo i termini e le modalità stabiliti dallo Stato di residenza;
  2. votare per candidati compresi nelle liste presentate in Italia dai partiti e movimenti politici per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia: tali elettori sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali ed eserciteranno il diritto di voto presso gli appositi seggi costituiti dalle rappresentanze diplomatiche e consolari del Paese UE di residenza.

Possono votare presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio degli altri Paesi membri dell’Unione europea anche gli elettori che si trovino temporaneamente in altro Paese UE per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi che hanno presentato domanda entro il 21 marzo scorso.
Gli italiani residenti all’estero in Paesi non appartenenti all’Unione europea devono invece necessariamente venire in Italia a votare, presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali. I comuni inviano ai nostri connazionali all’estero le cartoline-avviso con l’indicazione della data della votazione.
Per le elezioni europee non è previsto il voto per corrispondenza all’estero.

9) I cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea residenti in Italia possono votare qui alle elezioni europee?

Sì.
I cittadini di altro Paese dell’Unione europea residenti in Italia, che intendano votare esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, possono esercitare il diritto di voto in Italia previa presentazione di apposita domanda al comune di residenza entro il termine di legge, scaduto l’11 marzo scorso.

10) Come avviene la designazione degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale?

Per svolgere le funzioni di scrutatore è prevista l’iscrizione a un apposito albo tenuto presso ogni comune. In particolare, l’iscrizione all’albo è subordinata sia alla presentazione di apposita domanda nei termini e con le modalità di legge (entro il mese di novembre di ogni anno), sia al possesso dell’elettorato attivo e, infine, all’avere assolto gli obblighi scolastici (art.1 della legge n.95/1989).
La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell’art. 6 della legge n.95/1989. Pertanto, la designazione degli scrutatori tra le persone iscritte all’albo deve avvenire - tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunciata due giorni prima con apposito manifesto - con il criterio della nomina all’unanimità da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale (composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali) o, nel caso che non si raggiunga l’unanimità, con una procedura di nomina per votazione.
La Commissione elettorale comunale nella sua autonomia, sempre a condizione che ricorra il presupposto della decisione unanime di tutti i componenti, potrebbe comunque avvalersi del sorteggio solo quale criterio “preselettivo”, per poi procedere successivamente a formalizzare le relative designazioni.

11) In considerazione del mutato stato giuridico del personale che espleta i servizi postali e ferroviari, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro, è ancora operante per tali categorie di lavoratori l’esclusione dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario?

Sì.
I requisiti per l’inclusione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente o di componente di seggio elettorale e per la conseguente nomina sono tassativamente stabiliti dalla legge.
Al riguardo, l’art.38 del D.P.R. n.361/1957 prevede l’esclusione dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario per i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti.
Si ritiene che l’intervenuta privatizzazione della maggior parte dei suddetti rapporti di lavoro non implichi l’eliminazione del divieto a svolgere le anzidette funzioni per tali lavoratori, in quanto l’esclusione deve intendersi correlata alle attività dagli stessi espletate, che rimangono essenziali per la regolarità delle complesse procedure elettorali anche nei giorni della votazione.

12) Uno scrutatore, già designato, come può giustificare la sua assenza?

Con gravi motivi di salute o altro impedimento di analoga gravità appositamente dimostrato con documentazione idonea.

13) È prevista la presenza di cittadini autorizzati a vigilare sulle operazioni di voto e scrutinio analogamente a quanto previsto per i rappresentanti di lista nelle elezioni politiche?

Sì.
I delegati delle liste dei candidati, indicati nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista, possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, per assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio.

14) Un candidato alle elezioni europee può essere designato rappresentante di lista per le elezioni della circoscrizione elettorale in cui è candidato?

Sì.
Non sussiste incompatibilità tra la qualità di candidato e la funzione di rappresentante di lista. È invece indispensabile che il soggetto designato quale rappresentante di lista per le elezioni europee sia iscritto nelle liste elettorali di quella stessa circoscrizione elettorale.

15) Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?

I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie: 

  1. carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
  2. tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
  3. tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

16) Vorrei chiedere al mio comune la carta d’identità elettronica (CIE). Se l’8 e il 9 giugno prossimi la CIE non mi sarà stata ancora consegnata, in mancanza di altro documento d’identificazione, potrò votare con la ricevuta di richiesta della CIE?

Si.
La ricevuta della richiesta, infatti, contiene la fotografia e i dati anagrafici del richiedente la CIE e il numero della CIE cui si riferisce. Essa pertanto costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera c), del D.P.R. n.445/2000.

17) Quali sono le modalità di espressione del voto?

L’elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene (art.58, secondo comma, del D.P.R. n.361/1957).
L’elettore può altresì esprimere voti di preferenza, fino a un massimo di tre. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso (ad esempio, nel caso di due preferenze: donna-uomo o viceversa; nel caso di tre preferenze: donna-donna-uomo o viceversa; donna-uomo-donna o viceversa). Se si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima (art.14, primo comma, della legge n.18/1979). Per i candidati compresi nelle liste di minoranze linguistiche può essere espressa una sola preferenza. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.
Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome fra i candidati deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.
L’elettore, dopo aver votato, deve aver cura di piegare la scheda all’interno della cabina elettorale e deve restituirla, debitamente piegata, al presidente di seggio (art.58, secondo e terzo comma, del D.P.R. n.361/1957).

18) Nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione?

Sì.
Secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le “schede deteriorate”.

19) Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?

No.
Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.

20) I minori possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore?

No.
L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale e non può quindi portare con sé dei minori.

21) Chi detiene legalmente un’arma, può accedere al seggio armato?

No.
Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di strumenti atti a offendere.

22) Quali disposizioni sono state introdotte dalla legge n.165/2017 in materia di trasparenza?

Ai sensi dell’art.4 della legge n.165/2017 e dell’art.11 della legge n.18/1979, in un’apposita sezione del sito internet del Ministero dell’interno (denominata “Elezioni trasparenti”) sono pubblicati - in maniera facilmente accessibile - per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che abbia presentato liste:

  1. il contrassegno depositato, con l’indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito;
  2. lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza.

Nella medesima sezione del sito sono pubblicate, per ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascuna circoscrizione.

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