MANCANDO LA COINCIDENZA TERRITORIALE TRA IL TERRITORIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PRESSO LA QUALE IL DIRETTORE SANITARIO ESERCITA LE FUNZIONI E IL COLLEGIO ELETTORALE DOVE HA PRESENTATO LA PROPRIA CNDIDATURA, RISULTA ESCLUSA LA CAUSA DI INELEGGIBILITA'.
Class. n. 15900/TU/00/60 Roma, 12 OTTOBRE 2010
.
OGGETTO: Comune di ....... Richiesta parere in merito all'interpretazione dell'art. 60, comma 1, n. 8) del D. Lgs n. 267/2000.
Si fa riferimento alla nota sopraevidenziata, con la quale è stato rappresentato che il consiglio comunale di ....... ha ritenuto non sussistente l'ipotesi di ineleggibilità contestata da parte di esponenti della minoranza ad un consigliere comunale che ricopre le funzioni di direttore sanitario presso l'azienda ospedaliera '.........' con sede nel comune di ........, con richiesta di valutazioni da parte di questo ufficio.
In proposito, si rappresenta che l'art. 60, al n. 8 del primo comma, del decreto legislativo n. 267/2000, stabilisce l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari di aziende sanitarie locali o ospedaliere nei collegi in cui sia compreso in tutto o in parte il territorio dell'azienda locale o ospedaliera (cfr. anche Corte App. Roma, Sez. I, 09-02-2009).
Occorre osservare che nella fattispecie rilevano i diversi ambiti territoriali sopra segnalati, quello su cui opera l'azienda ospedaliera '.......', costituita con legge regionale 12 novembre 1994, n. 26, il cui ambito territoriale è la provincia di ....., e quello in cui il consigliere con funzioni di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera in argomento è stato eletto, cioè il comune di ......., in provincia di .......
Nel caso in esame, quindi, l'ipotesi di ineleggibilità risulta esclusa perché manca la coincidenza territoriale tra il territorio dell'azienda ospedaliera presso la quale il direttore sanitario esercita le proprie funzioni e il collegio elettorale presso cui ha presentato la propria candidatura.