Determinazione quorum deliberativi a mezzo disciplina statutaria o regolamentare – Quesito.

Territorio e autonomie locali
19 Marzo 2009
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

L’art. 38, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 demanda alla fonte regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, il funzionamento dei consigli. E’ possibile fissare, in base al regolamento, eventuali maggioranze qualificate per l’adozione di determinati atti sui quali l’ente ritenga debba convergere un più ampio numeri di consensi.

Testo 

E' stato chiesto se possano reputarsi ammissibili norme statutarie o regolamentari che stabiliscano maggioranze qualificate per l'assunzione di determinate deliberazioni consiliari, e segnatamente, per l'approvazione del bilancio di previsione.
Al riguardo, si esprime l'avviso che le cennate previsioni siano ammissibili.
L'art. 38, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 demanda, infatti, alla fonte regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, il funzionamento dei consigli.
Nell'ambito di quest'ultima nozione, ad avviso della scrivente, si riconduce anche la possibilità di fissare eventuali maggioranze per l'adozione di determinati atti sui quali l'ente ritenga debba convergere un più ampio numeri di consensi.
In sede di regolamento, in particolare, deve essere determinato 'il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute' con l'unico limite che tale numero non potrà essere inferiore al 'terzo dei consiglieri assegnati.'.
Il legislatore statale, dunque, si è limitato a stabilire una soglia minima (inderogabile) di presenze nel consiglio comunale, rimettendo all'autonomia normativa dell'ente la determinazione del numero legale per la validità delle sedute nonché, come innanzi precisato, quella dei quorum funzionali.
Va da sé che la fissazione di quorum deliberativi qualificati può rendere più difficoltosa l'adozione degli atti a cui si riferiscono, ma ciò dipenderà esclusivamente dalla scelta di merito operata nei regolamenti comunali.
Quanto alla prospettata evenienza del verificarsi di casi di scioglimento di consigli comunali per approvazione del bilancio di previsione con maggioranza diversa da quella prevista da una norma regolamentare, si evidenzia che la norma contemplata dall'art. 141, co. 1, lett. c) del T.U.E.L. n. 267 cit. viene a sanzionare esclusivamente la mancata approvazione, nei termini, del bilancio medesimo.