Incompatibilità
- Art. 63, comma 4, del decreto legislativo 267/00.
È stato chiesto se la costituzione di parte civile di un comune nel processo penale che è stato instaurato nei confronti di un suo assessore, per abuso d'ufficio, relativamente a fatti compiuti dal medesimo nel corso di un precedente mandato, configuri causa di incompatibilità per lite pendente in capo all'assessore.
Si premette che ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 267/2000, gli assessori esterni devono possedere gli stessi requisiti di candidabilità, eleggibilità e incompatibilità previsti per la carica di consigliere.
L'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dall'art. 3-ter del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con legge 24 aprile 2002, n. 75, nel disporre che non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con il comune, enuncia espressamente che 'la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità'.
Al fine di chiarire la portata delle modifiche complessivamente recate all'art. 63 con la richiamata legge di conversione, questo Ministero ha diramato oltre alla circolare n. 5 del 27 aprile 2002, cui si fa cenno nel quesito, anche la circolare n. 8 del 30 luglio 2002, che si allega in copia. Con quest'ultima circolare è stato tra l'altro precisato, a seguito di approfondimenti intercorsi con l'Avvocatura Generale dello Stato, che la costituzione di parte civile nel processo penale non determina incompatibilità atteso che l'azione civile così fatta valere è accessoria al processo penale che era e resta fuori dall'ambito di applicazione della normativa in esame, che concerne solo liti civili ed amministrative.
In base a dette considerazioni, non si ritiene che nella fattispecie rappresentata si configuri l'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.