Permessi e licenze - Richiesta di parere in tema di permessi spettanti agli assessori esterni per la partecipazione alle sedute consiliari.

Territorio e autonomie locali
11 Novembre 2004
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

Permessi e licenze
- Richiesta di parere in tema di permessi spettanti agli assessori esterni per la partecipazione alle sedute consiliari.

Testo 

E' stato chiesto un parere in tema di permessi spettanti agli assessori esterni per la partecipazione alle sedute consiliari.
Si è chiesto, in particolare, di conoscere se anche un assessore esterno, dipendente pubblico, possa usufruire dei permessi di assentarsi dal proprio posto di lavoro per partecipare alle sedute del consiglio di cui all'art. 79 del TUEL n. 267/2000, pur non rivestendo la qualità di componente del predetto organo consiliare e tenuto conto che secondo lo statuto del comune lo stesso partecipa alle sedute del consiglio per relazionare in merito alle rispettive deleghe e competenze.
Al riguardo si ritiene opportuno fare le seguenti considerazioni.
Come è noto la disciplina sui permessi retribuiti e non retribuiti, ai quali hanno diritto i lavoratori dipendenti eletti o nominati alle cariche presso gli enti locali, è contenuta nell'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.
Il citato articolo, comma 1, prevede che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti del consiglio comunale hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata di convocazione dell'organo consiliare.
Tale norma, invero, ha per destinatari 'i componenti del consiglio' e non fa riferimento agli assessori che non rivestono la carica di componenti del consiglio. Non rileva, ai fini in parola, la distinzione tra assessore e assessore esterno.
Occorre infatti tener conto che nel vigente sistema delle autonomie locali gli assessori, nei comuni con 15.000 abitanti o più, non fanno parte del consiglio comunale, in applicazione della regola dell'incompatibilità fra la carica di consigliere e di assessore, mentre nei comuni con meno di 15.000 abitanti, i consiglieri possono rivestire la carica di assessori, salvo specifiche norme statutarie che prevedano il contrario.
E' da escludere perciò che agli assessori, indipendentemente dalla loro estrazione, spettino i permessi retribuiti riconosciuti ai componenti del consiglio dall'art. 79, comma 1, del TUEL n. 267/2000 per la partecipazione al consiglio comunale in quanto il legislatore non ha inteso equiparare la figura degli assessori a quella dei consiglieri comunali.
Per quanto riguarda la posizione degli assessori, l'art. 79, comma 3, prevede per i lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare esclusivamente alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata;
tale diritto inoltre comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e di rientrare al posto di lavoro.
In base a questa disposizione l'assessore ha diritto ad assentarsi per tutta la durata delle riunioni della giunta ma non per le giornate di convocazione del consiglio comunale.
Pertanto, in presenza di una disposizione statutaria che consenta agli assessori esterni di partecipare alle sedute consiliari, come rappresentanti della giunta ed interlocutori dei consiglieri, e non potendosi equiparare gli amministratori esterni ai consiglieri in ordine alla partecipazione alle sedute comunali, si ritiene che nella fattispecie in esame trovi applicazione la disciplina contemplata dall'art. 79 esclusivamente ai commi 4 e 5 sui permessi.
Il comma 4, in aggiunta ai permessi retribuiti sopra esposti, riconosce ai componenti degli organi esecutivi di comuni, province, città metropolitane, unione di comuni, comunità montane e consorzi fra enti locali nonché dei presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese.
Il successivo comma 5 del sopracitato articolo consente ai lavoratori dipendenti il diritto di usufruire di ulteriori permessi non retribuiti, sino a un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato, da utilizzare anche per lo studio preliminare e la trattazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno della riunione.
Per le suesposte considerazioni, gli assessori esterni del comune di ... ben potranno partecipare alle sedute del consiglio, usufruendo dei permessi retribuiti art. 79, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e, qualora sia necessario, anche di quelli non retribuiti previsti al comma 5 dello stesso art. 79.