Ripetibilità spese legali sostenute dipendente sottoposto procedimento penale (reati abuso e falso ideologico) assolto (sentenza Corte Cassazione) “in quanto i fatti non sussistono” - Ente parte offesa mai costituito parte civile.

Territorio e autonomie locali
30 Settembre 2003
Categoria 
15.07 Disposizioni particolari
Sintesi/Massima 

Legittimità o meno rimborso spese legali (per ente mai costituito parte civile) sostenute dipendente (responsabile settore tecnico) sottoposto procedimento penale (reati abuso e falso ideologico) assolto (sentenza Corte Cassazione) “in quanto i fatti non sussistono”.

Testo 

Premesso che un dipendente, con la qualifica di responsabile del settore tecnico, già sottoposto a procedimento penale per i reati di abuso e falso ideologico, nel quale l'Ente, pur essendo parte offesa non si è mai costituito parte civile, è stato assolto – con sentenza della Corte di Cassazione - 'in quanto i fatti non sussistono', un'Amministrazione ha fatto presente che il medesimo dipendente ha richiesto il pagamento delle spese legali sostenute nel corso del giudizio.
L'Ente, pur affermando che con deliberazione di Giunta comunale si era stabilito di assumere le predette spese legali, ha comunque chiesto il parere di questo Ministero in ordine all'effettivo diritto al rimborso delle spese legali da parte del dipendente.
Al riguardo, occorre in via preliminare richiamare l'art. 28 del C.C.N.L. 14.2.2000, il quale, testualmente recita 'l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento'.
Occorre, dunque, verificare ai fini del giudizio sulla applicabilità del beneficio, se la condotta del dipendente per la quale è stata ipotizzata la responsabilità, possa considerarsi o meno 'direttamente connessa' all'espletamento dei compiti d'ufficio.
E' evidente che la diretta connessione richiesta non si configura nei casi di mera accidentalità della condotta rispetto all'espletamento dei compiti d'ufficio, ma deve esistere un nesso finalistico tra l'uno e l'altro nel senso che il comportamento tenuto deve potere essere considerato, secondo valutazioni di oggettiva ragionevolezza, strumentale all'espletamento dei compiti, e cioè da esso inequivocabilmente originato e orientato.
La ratio della norma contrattuale, infatti, è di coprire soltanto i rischi cui il pubblico dipendente soggiace a causa dell'espletamento dei doveri d'ufficio.