Applicazione regime fiscale e previdenziale libero professionista (titolare partita I.V.A.) incaricato (12 ore settimanali) responsabilità Area tecnica comunale (art. 110, D.Lgs. n. 267/2000).

Territorio e autonomie locali
30 Settembre 2003
Categoria 
15.02.08 Incarichi a contratto
Sintesi/Massima 

Applicabilità regime fiscale e previdenziale libero professionista (titolare partita I.V.A.) incaricato (12 ore settimanali) responsabilità Area tecnica comunale (art. 110, D.Lgs. n. 267/2000) previsto lavoratori dipendenti oppure quello relativo lavoratori autonomi.

Testo 

Un'Amministrazione ha chiesto di conoscere quale debba essere il regime fiscale e previdenziale da applicare a un libero professionista titolare di partita I.V.A, incaricato per 12 ore settimanali, della responsabilità dell'area tecnica comunale, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.
In particolare viene chiesto se debba essere applicato il regime previsto per i lavoratori dipendenti (con relativo assoggettamento dei compensi corrisposti a ritenuta di acconto IRPEF secondo le aliquote proprie degli scaglioni di reddito corrispondenti al reddito complessivo dell'incarico; fruizione, da parte di detti compensi, delle deduzioni per lavoro dipendente da calcolare in proporzione della durata del contratto, apertura posizione INPDAP); oppure quello previsto per i lavoratori autonomi (emissione fattura; pagamento dell'IVA, versamento alla C.N.P.A.I.A del 2% del compenso corrisposto).
In proposito si fa innanzitutto rilevare che gli incarichi a contratto, conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, concretizzano di fatto la qualificazione di pubblico dipendente del lavoratore assunto, il quale risulta evidentemente incardinato nell'organigramma comunale.
Tale premessa, unitamente a quanto specificamente previsto dallo stesso art. 110, comma 3, del predetto d.lgs. 267, comporta conseguentemente l'attribuzione ai lavoratori assunti con i predetti incarichi a contratto un trattamento equiparato, sotto il profilo giuridico, a quello riservato al pubblico dipendente.
Nello specifico, infatti, relativamente ai contratti in questione, il predetto comma 3, dell'art. 110, t.u.e.l., stabilisce che: 'il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.'
Peraltro, l'incardinamento del soggetto interessato nella pubblica amministrazione, con il conseguente esercizio di potestà pubbliche e l'applicazione al medesimo del regime delle incompatibilità di cui all'art. 53 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, fa derivare l'impossibilità di attribuire ai dipendenti in questione trattamenti economici e previdenziali incompatibili con il loro status di dipendenti pubblici.